Domanda

Se un dipendente dà le dimissioni durante il periodo di prova, l’amministrazione prima di procedere allo scorrimento della graduatoria deve procedere con le azioni di cui all’art. 30 (mobilità volontaria) e 34-bis del d.lgs. 165/2001?

Risposta

La risposta è stata recentemente affrontata da Corte conti della Lombardia con la deliberazione n. 328/2017. I magistrati contabili hanno ritenuto che se si pone mente alla natura della procedura complessa delineata ed all’effetto sostanzialmente “surrogatorio” dell’idoneo non vincitore nella posizione del vincitore, risulta evidente come gli obblighi inerenti il ricorso alle procedure di mobilità devono essere eventualmente complessivamente adempiuti prima dell’indizione della procedura concorsuale, ovvero prima del verificarsi della fattispecie complessa che muove dall’idoneità verso l’assunzione del dipendente. In tale ipotesi non si verifica, infatti, una fattispecie di cessazione-assunzione, ma una più ampia fattispecie complessa, al contempo unitaria, che permette in definitiva alla procedura concorsuale di realizzare, sia pure in via indiretta, lo scopo suo proprio, ovvero quello di selezionare, tramite procedura comparativa, il candidato più idoneo per il posto rimasto scoperto.

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