Domanda

Nel corso delle varie tornate elettorali, ai seggi durante la votazione, capita spesso un caso che mette tutti in difficoltà: quello relativo agli elettori portatori di handicap, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, che votano con l’assistenza di un accompagnatore. Vorremmo sapere qual è l’esatta procedura che i componenti del seggio devono seguire in questi casi.

Risposta

Solitamente, nel nostro ordinamento, il voto deve essere espresso personalmente dall’elettore, essendo questo, peraltro, un principio costituzionale. L’unica eccezione a questa regola è quella prevista per alcune categorie di elettori che, non potendo votare autonomamente per problemi fisici, vengono assistiti da un familiare o da un altro elettore dagli stessi liberamente scelto, che materialmente traccia il segno di voto sulla scheda.

Fanno parte di questa categoria i ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di tale gravità. In questi casi, gli elettori hanno il diritto di essere accompagnati da un familiare o da altra persona iscritta nelle liste elettorali di un comune italiano. Per tale voto assistito, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

  • l’impedimento fisico deve risultare evidente (sarà comunque a carico del presidente di seggio la valutazione del grado di impedimento e la conseguente ammissione al voto con accompagnatore);
  • sulla tessera elettorale deve essere stato apposto dal comune di iscrizione elettorale, il timbro riportante la sigla “AVD” (Diritto Voto Assistito, in ordine rovesciato), timbro che, sottoscritto da un delegato del sindaco, viene generalmente collocato nella parte interna della tessera elettorale: in questo caso verrà presa nota nel verbale del numero di tessera elettorale e del numero di iscrizione nelle liste di sezione;
  • l’elettore ha il libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall’INPS o precedentemente, dal Ministero dell’Interno (art. 3, l. 854/1973). In tale libretto, oltre alla fotografia del titolare, vi si trova l’indicazione della categoria “ciechi civili” e un codice (tra i seguenti: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07) attestante la cecità assoluta del titolare del libretto stesso;
  • l’elettore è in possesso di un certificato medico emesso da un funzionario appartenete alla ASL che attesta il reale impedimento fisico all’espressione del voto. Tale certificato andrà allegato al verbale e verranno annotati nel verbale stesso gli estremi dell’autorità sanitaria emittente.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore viene annotato l’adempimento di tale funzione, al fine di impedire che la eserciti per più di un portatore di handicap. A tale scopo il presidente, prima di consegnare la scheda elettorale, si accerta che egli non abbia già svolto la funzione di accompagnatore richiedendogli la tessera e verificando che non vi sia già stata indicata analoga dicitura.

Inoltre, chiederà direttamente al portatore di handicap se egli conosca il suo accompagnatore e se lo abbia scelto liberamente. Nel verbale verrà quindi indicato il nominativo del portatore di handicap, dell’accompagnatore e il motivo specifico per cui viene ammesso al voto assistito, nei casi in cui sia il presidente a stabilire che l’impedimento fisico sia evidente o quando si sia in presenza di certificato medico.

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