Domanda

Entro il 31 agosto di quest’anno è necessario procedere all’aggiornamento degli elenchi dei cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti previsti rispettivamente negli artt. 9 e 10 della Legge 10/4/1951 n. 287 per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d’assise di appello.

Il nostro dubbio è relativo alla eventuale iscrizione d’ufficio dei cittadini stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana: è possibile in questo caso specifico procedere alla loro iscrizione d’ufficio, oppure soltanto su istanza ad hoc?

Il dubbio nasce dal fatto che, mentre pare agevole verificare alcuni requisiti (cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni), risulta, al contrario, molto complesso verificare il possesso di uno dei requisiti previsti, in particolare quello relativo al titolo di studio richiesto: per i giudici popolari delle Corti di Assise il titolo finale di scuola media di primo grado e per i giudici popolari delle Corti d’assise di appello il titolo finale di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

 

Risposta

Segnalo che è prassi in numerosi Comuni procedere all’iscrizione negli elenchi soltanto di chi ha presentato la relativa domanda entro il 31.07 (degli anni dispari), tralasciando le iscrizioni d’ufficio di tutti coloro che hanno i requisiti prescritti dalle norme.

Questo è dovuto al fatto che il numero di chi è in possesso della licenza media di primo o di secondo grado è attualmente molto elevato rispetto al 1951, anno nel quale fu pubblicata la legge istitutiva delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e, pertanto, gli elenchi sono, in quasi tutti i Comuni, numericamente molto consistenti.

Questa prassi ovviamente viene seguita, in genere, solo a seguito di accordi con la Cancelleria della Corte d’appello, la quale potrebbe comunque chiedere di incrementare gli elenchi esistenti.

Attenendoci però al tenore letterale dell’art. 15 della legge 287/1951 il quale dice “Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge…”, indubbiamente dobbiamo rilevare che l’iscrizione d’ufficio è prevista dalla norma.

Dopo questa breve premessa, venendo al caso specifico, è necessario evidenziare che i titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, vale a dire che non hanno alcun valore legale. Pertanto non è possibile procedere ad una verifica d’ufficio di questo requisito.

Perché acquisiscano valore è necessaria una diversa procedura (equipollenza/equivalenza) o quanto meno una “dichiarazione di valore” rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana all’estero.

L’intervento del cittadino pertanto è necessariamente richiesto. Mancando quindi uno dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 287/1951 la Commissione consiliare (composta dal sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali) non potrà procedere all’iscrizione.

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