Domanda

A livello di unione dei comuni abbiamo costituito un gruppo di lavoro per la redazione della bozza di Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, a supporto dell’attività dei RPCT. Successivamente ogni comune e l’unione, approveranno il loro piano. La questione che si sottopone alla vostra attenzione è la seguente: è sempre necessario approvare un piano triennale nuovo o è possibile approvare un semplice aggiornamento annuale del piano già in vigore?

Risposta

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (meglio nota come Legge Severino, dal nome dell’allora ministro della Giustizia, del governo Monti), all’articolo 1, comma 8, dispone che l’adozione da parte dell’organo di indirizzo politico (nei comuni: la Giunta) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, avvenga su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in più circostanze, ha già avuto modo di evidenziare che, anche se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, il comma 8, sopra richiamato, non è equivocabile nello specificare che il Piano debba essere adottato, per ogni anno, entro il 31 gennaio, a scorrimento, esattamente come accade per gli altri strumenti di programmazione pluriennali presenti in un ente locale (bilancio; piano dei fabbisogni di personale; piano OO.PP., eccetera).

Nel corso del corrente anno, l’ANAC ha leggermente modificato il suo iniziale orientamento che prevedeva (si veda Comunicato del Presidente del 13 luglio 2015), la possibilità di adottare, dopo il primo PTPCT, degli aggiornamenti annuali nei due successivi anni di validità del Piano.

La nuova posizione dell’ANAC è ora rinvenibile nel Comunicato del Presidente Cantone, datato 18 marzo 2018, con il quale è stato precisato che:

“le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPC 2018-2020).

Tale chiarimento si è reso necessario alla luce degli esiti dell’attività di vigilanza svolta dall’ANAC sui PTPC. Si è riscontrato, infatti, che in sede di aggiornamento molte amministrazioni procedono con numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo.

Alla luce di quanto sopra si richiama l’obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno. L’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”.

Identiche indicazioni si possono trovare anche nell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Documento, per ora in sola consultazione sino al 15 novembre 2018, rinvenibile nel sito dell’ANAC, al link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/PNA%202018%20in%20consultazione.pdf

Al paragrafo 3 della bozza (pagine 6 e 7), si ribadisce l’obbligo, per tutti gli enti, senza distinzione di soglia, di procedere, per ogni anno all’approvazione di un nuovo completo PTPCT, che includa anche un’apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Per quanto sopra, il nuovo piano anticorruzione 2019/2021, da approvare entro il 31 gennaio 2019, dovrà essere NUOVO e COMPLETO, risultando non ammesso procedere all’aggiornamento del Piano 2018/2020.

 

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