Domanda

Per procedere alle assunzioni di personale inserite nell’annualità 2018, approvato il DUP ed il Bilancio triennale, è necessario anche aver approvato il PEG/Piano della Performance salvo incorrere nelle sanzioni previste dall’ art. 10  del d.lgs. 150/2009?

Risposta

L’art. 10 del d.lgs. 150/2009 non è norma di diretta applicazione per gli enti locali in quanto non espressamente richiamata dall’art. 16 del medesimo decreto.

Nonostante ciò, rileviamo che, per le Sezioni regionali della Corte dei Conti, tale divieto viene generalmente inteso come vigente anche per le amministrazioni territoriali.

A tal proposito, come approfondimento, suggeriamo la lettura della Deliberazione n. 1/2018 della Corte dei conti della Sardegna che rappresenta un’ottima sintesi del pensiero attuale sulla vicenda.

In modo particolare viene affermato che l’adozione del piano, per tutti gli enti locali, è condizione necessaria per l’esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire.

Inoltre, “l’assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l’erogazione della retribuzione di risultato” (Sez. controllo Veneto, deliberazione n. 161/PAR/2013; Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 123/PAR/2013 e 15/PAR/2016).

L’eventuale accertamento della mancata adozione del Piano della Performance (e del Peg per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti), può comportare, inoltre, il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che ne risultino responsabili.

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