Domanda

Abbiamo rilasciato un attestato di soggiorno permanente ad un cittadino rumeno che aveva maturato i requisiti per ottenerlo. Il cittadino in questione è sposato da 4 anni con una donna rumena che chiede anch’essa l’attestazione di soggiorno permanente. La stessa è residente in Italia da 7 anni, nei 3 anni precedenti al matrimonio era iscritta come lavoratrice. Dopo il matrimonio invece ha perso il lavoro. I due periodi sono sommabili ai fini del rilascio dell’attestato in questione?

 

 

Risposta

In base al primo comma dell’articolo 14 del D.lgs. 30/2007, il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente si fonda su due requisiti: la legalità e la continuità del soggiorno.

Nella fase precedente alla sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2011 -Procc. C-424/10 e C-425/10 questi requisiti venivano accertati sulla base del D.lgs. 30/2007, in modo analogo all’accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione del cittadino UE nell’anagrafe della popolazione. La sentenza della Corte di Giustizia citata, ispirata dal principio dell’applicazione uniforme all’interno dell’Unione delle norme comunitarie relative alla circolazione e al soggiorno, impone agli ufficiali d’anagrafe di rivisitare le precedenti prassi operative, alla luce della nuova interpretazione del concetto di soggiorno legale.

Nel dettaglio la sentenza in questione dice: “non si può ritenere che il cittadino dell’Unione che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato, abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva”.

La Direttiva in questione è la 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che, al citato art. 7 n. 1, definisce le condizioni per cui ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro. L’articolo è stato ripreso poi dal D.lgs. 30/2007, attuativo della Direttiva europea, che all’art. 7 definisce le condizioni per il soggiorno: lavoro, risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato ospitante, assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire i rischi nel territorio nazionale, essere familiare di un lavoratore, essere in stato di disoccupazione involontaria, etc. Sostanzialmente l’ufficiale d’anagrafe dovrà accertare l’effettivo possesso delle condizioni di soggiorno per tutto il periodo di 5 anni previsto dalla norma. La dimostrazione del mantenimento, per cinque anni consecutivi, di uno dei requisiti della “legalità del soggiorno” indicati dall’art. 7, comma 1, del D.lgs. 30/2007, dovrà essere documentale.

Ovviamente il possesso dei requisiti si può estendere ai famigliari: coniuge, figli minori di 21 anni o maggiori di 21 anni purché a carico, ascendenti diretti a carico, etc. La dimostrazione che deve fornire il cittadino è relativa al fatto di essere stato in condizione di “soggiorno legale” per 5 anni continuativi: in questo periodo deve essere stato un “lavoratore”, oppure un “famigliare” di lavoratore, oppure deve aver posseduto le “risorse necessarie e la tutela sanitaria”.

Nel caso specifico la signora è famigliare (moglie) di lavoratore da 4 anni, pertanto per questo periodo non ci sono problemi, il diritto c’è. Anche nei 3 anni precedenti la cittadina UE ha maturato il diritto, in quanto “lavoratrice”. Pertanto, stando così le cose, l’attestato per la moglie è immediatamente rilasciabile.

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