Domanda

Quest’anno l’andamento del bilancio del mio Ente fanno presumere la necessità di agire con una manovra di riequilibrio di bilancio, ma i dati a mia disposizione non sono ancora quelli definitivi e non mi sono chiare quali ulteriori risorse mi arriveranno dopo il decreto da poco pubblicato. E’ confermato il termine del 30 settembre? Cosa devo aspettarmi come ulteriori risorse?

 

Risposta

Sull’importante appuntamento consiliare oggetto del quesito è intervenuta nuovamente la ‘’Manovra di Agosto’, approvata con il decreto legge n. 104 del 14/08/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 dello stesso giorno. A farlo è stato l’articolo 54 del decreto che è intervenuto sul testo dell’art. 107, comma 2 del d.l. 18/2020 (c.d. ‘Decreto Cura Italia’), già modificato in sede di conversione con legge n. 77 del 17/07/2020. Il nuovo testo della norma è ora il seguente: “Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. (…) “. Nel confermare il termine del 30 settembre per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, la novella posticipa pertanto al 30 novembre 2020 il termine ultimo per approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Esso viene così a coincidere con il termine ultimo per l’approvazione delle variazioni di bilancio previsto dall’art. 175, comma 3 del Tuel. Anche per quest’ultimo, come vedremo più sotto, è tuttavia prevista una specifica deroga per l’anno corrente. Il Legislatore, anche questa volta, anziché intervenire direttamente sull’art. 193, è intervenuto sul decreto legge n. 18/2020. Resta così confermata l’incertezza che deriva dalla formulazione dell’art. 193 il quale prevede che il provvedimento di salvaguardia sia adottato “con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale”. L’ulteriore proroga per il 2020 introdotta dal nuovo decreto non supera eventuali norme regolamentari dei singoli enti, laddove esse prevedano ulteriori termini rispetto a quello ordinario di legge (31 luglio), ma antecedenti a quello ora fissato per quest’anno al 30 novembre. Insomma un pasticcio che poteva essere evitato con una formulazione più chiara del testo normativo. Ma tant’è. L’ulteriore proroga è motivata dall’incertezza degli enti locali circa l’esatto ammontare delle somme che verranno loro assegnate a titolo di ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali’, di cui all’art. 106 del d.l. 34/2020. Lo stesso decreto di agosto, all’art. 39 ne ha infatti incrementato la dotazione per ulteriori 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Il riparto dell’ulteriore somma avverrà con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre prossimo, previa la consueta intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020. Tutte le somme a valere su detto fondo (sia quelle aggiuntive che quelle previste dal d.l. 34/2020 e già erogate agli enti) sono soggette a certificazione da inviarsi entro il 30 aprile 2021 secondo le modalità stabilite dal successivo comma 2 del medesimo articolo 39. Come accennato più sopra, le sole variazioni di bilancio riguardanti dette risorse potranno essere adottate fino al 31 dicembre, in deroga al termine ordinario di cui all’art. 175, comma 3 del Tuel.

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