Domanda

Come si fa a calcolare la spesa dell’anno 2016 nel caso in cui un ente intenda avvalersi della deroga del decreto sicurezza per assumere nella polizia locale?

 

Risposta

Con la deliberazione n. 52/2019/PAR della Corte dei conti della Lombardia, viene chiarita la portata dell’inciso “… spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 …”, utilizzato dall’articolo 35-bis.

Per i giudici contabili, tale parametro è da intendersi riferito alla spesa reale, cioè quella effettivamente sostenuta dall’Ente per detto personale.

Tale valore di spesa deve essere rinvenuto nel rendiconto di gestione dell’esercizio dell’anno 2016, nel quale è, altresì, possibile ricavare con precisione l’elemento di congruità (il “personale di polizia municipale”).

A sostegno di questa tesi, i magistrati contabili lombardi citano la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 25 del 6 ottobre 2014[1] che, con riferimento alla spesa per il personale, afferma che nessun calcolo teorico o virtuale è possibile.

Per la sua quantificazione, cioè l’individuazione delle voci che compongono la spesa sostenuta per la polizia municipale, si chiarisce che debba considerarsi la totalità delle voci di spese connesse all’erogazione della “retribuzione lorda percepita dal dipendente in base ai limiti contrattuali, compresi tutti i contributi sociali … sono invece esclusi tutti gli emolumenti diretti a far beneficiare il dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant’altro non abbia carattere obbligatorio”.

La risposta, così come formulata, non risolve tutti i dubbi.

Infatti, non è chiaro se nella nozione di “retribuzione lorda in base ai limiti contrattuali” debba rientrare solo il trattamento economico fondamentale (stipendio, vacanza contrattuale, RIA ed assegni ad personam, ecc) o anche alcune voci del trattamento economico accessorio che sono in qualche modo stabiliti nei limiti della contrattazione (ad esempio l’indennità di vigilanza).

Mentre appare più chiaro che al concetto di “emolumenti particolari e supplementari” possa essere ricondotta la produttività.

 

[1] http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_25_2014_qmig.pdf

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