Domanda

Un cittadino ci ha richiesto la registrazione in comune di una disposizione anticipata di trattamento (DAT). È la prima volta che ci capita. Abbiamo letto la norma che regola la questione, la legge 219/2017, ma non ci è chiaro, nella pratica, come dobbiamo operare.

 

Risposta

A seguito dell’entrata in vigore della norma citata nel quesito, il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 1 dell’8 febbraio 2018, al fine di fornire le prime indicazione operative.

Vediamo nel dettaglio, per punti, quali sono i chiarimenti forniti relativi agli aspetti di stretta competenza degli ufficiali di Governo presso i Comuni:

  • l’ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L’ufficio non è legittimato a ricevere le DAT consegnate da disponenti non residenti;
  • l’ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel comune, e a riceverla;
  • all’atto della consegna, l’ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale;
  • la legge non disciplina l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4-bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, perciò l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Riguardo al caso relativo all’eventuale cambio di residenza di chi ha depositato la DAT la circolare ministeriale prosegue dicendo che:

Al riguardo, considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell’ufficiale dello stato civile secondo il criterio di residenza del disponente, va segnalata l’importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio d’anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT, modificative di precedenti, o revoche delle stesse.

Relativamente al discorso della trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie (che sarebbero le destinatarie finali delle disposizioni stesse, dovendo in effetti applicarle), si rimane in attesa dell’emanazione di un apposito decreto:

Quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle «strutture sanitarie», si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministro della Salute previsto dall’art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell’intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali.

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