Domanda

Il Comune deve appaltare un servizio per una durata triennale del valore certo di € 120.000,00 al netto dell’IVA, con opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice, e aumento della prestazione fino ad un quinto ai sensi del comma 12 del citato articolo.

Nella richiesta del CIG come deve essere considerata l’eventuale la proroga tecnica e l’aumento della prestazione prevista negli atti di gara ai sensi dell’art. 106, comma 12?

Risposta

La quantificazione del valore del CIG presenta spesso problemi pratici per le diverse posizioni dottrinarie e di prassi che conducono a situazioni di evidente incertezza. Il codice CIG (codice identificativo gara) è quello strumento che consente di assolvere agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio/pubblicazione sul sito del MIT, di contribuzione e di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisito dal responsabile del procedimento, e riportato a seconda della tipologia delle procedure nel bando o avviso di gara, nella lettera d’invito e, negli acquisti privi di tali modalità, prima della stipula del relativo contratto.

Per dare una risposta al quesito in oggetto occorre considerare le seguenti disposizioni:

  • Art. 35, co. 4, del codice, rubricato: Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo del valore stimato degli appalti. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
  • Relazione A.I.R. dell’ANAC al Bando-tipo n. 1/2017: Proroga tecnica – Computazione dell’importo dell’appalto – Non possibile. La proroga tecnica è un’opzione la cui durata e il cui importo non sono né prevedibili, né quantificabili alla data di pubblicazione del bando. Tuttavia il bando tipo ha previsto che, ove le stazioni appaltanti lo ritengano possibile, possano procedere ad una stima di massima ai fini del computo sulla base d’asta (art. 4.2 Opzioni e rinnovi del Bando-tipo n. 1/2017 Disciplinare di gara per FFSS);.
  • Relazione A.I.R. dell’ANAC al Bando-tipo n. 1/2017: Quinti d’obbligo – Previsione nel disciplinare – Non necessaria: L’art. 106, co. 12 del Codice non richiede che il ricorso al quinto d’obbligo sia specificato nel disciplinare di gara.
  • TAR Campania, sez. V, sentenza n. 5380 del 2018:  […] l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare della determinazione del valore anche l’eventuale proroga da calcolarsi fino ad un quinto dell’importo a base d’asta secondo il disposto di cui all’art. 106, comma 12, avendo richiamato nel disciplinare di gare tanto l’opzione della proroga tecnica che del quinto d’obbligo.

Pertanto, al momento si può ritenere, che nel calcolo del valore del CIG, qualora non venga quantificata l’opzione di proroga tecnica prevista nel disciplinare di gara, questa non deve essere computata.

Qualora venga richiamato all’interno del disciplinare di gara l’art. 106, co. 12 (quinto d’obbligo), è necessario quantificare l’opzione ai fini del calcolo del valore del CIG.

Si invita a prestare particolare attenzione nell’inserimento delle opzioni di cui ai commi 11 e 12 in particolare negli affidamenti i cui importi sono prossimi alla soglia comunitaria, per le evidenti violazioni delle normative previste in ordine alla disciplina da applicare, alla procedura, nonché all’eventuale capacità contrattuale delle Amministrazioni.

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