Domanda

Quali sono le regole per ritenere legittimo un incarico autonomo occasionale?

 

Risposta

Per verificare la legittimità di un incarico di collaborazione autonoma occasionale in un comune, occorre prima di tutto tenere presente che nella pubblica amministrazione le collaborazioni esterne devono essere considerate una risorsa residuale, alla quale ricorrere solamente nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti, e in presenza di presupposti vincolanti stabiliti dalla legge, principalmente dall’art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. 165/2001.

Per procedere in questo senso occorre, infatti, tra l’altro:

  1. che l’ente abbia disciplinato in via regolamentare (e ovviamente rispetti in occasione di ciascuna procedura) i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma [1] che devono comunque prevedere selezioni di tipo comparativo [2];
  2. che nell’ente non siano reperibili strutture e professionalità in grado di rendere le prestazioni da affidare e che sia quindi necessario rivolgersi a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione;
  3. che si tratti di prestazioni speciali, temporanee, ad alto contenuto di qualificazione e professionalità [3]: ?possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, vale a dire in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  4. che l’attività non consista nello svolgimento di funzioni ordinarie dell’ente [4], non implichi compiti di gestione e/o rappresentanza dell’ente [5];
  5. che si tratti di attività da svolgere in autonomia, quindi senza organizzazione del lavoro da parte dell’ente;
  6. che non si tratti di svolgere prestazioni di lavoro subordinato (quindi non si può procedere in questo senso per sostituire dipendenti assenti o dipendenti in corso di reclutamento).
[1] Art. 3, comma 56, legge 244/2007; art. 7, comma 6-bis, d. lgs. 165/2001.
[2] Art. 3, comma 57, legge 244/2007.
[3] Ne consegue che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle collaborazioni autonome solamente nella forma della prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 e seguenti c.c.).
[4] Art. 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001 e art. 36, comma 1, d. lgs. 165/2001, in base ai quali le pubbliche amministrazioni soddisfano il proprio fabbisogno ordinario esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
[5] Consiglio di Stato, sentenza n. 1212 del 05.03.2003.

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