Domanda

A seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo DPCM del Governo e dell’Ordinanza del Ministero della Salute, il nostro comune rientra nell’area rossa. Pertanto è vietato qualsiasi spostamento (anche all’interno del proprio comune) se non per motivi di lavoro, urgenza o necessità.

Per circolare serve l’autocertificazione, da consegnare in caso di controllo.

Ci sono alcuni cittadini residenti in altri comuni, i quali per recarsi a trovare la fidanzata che risiede nel nostro comune, chiedono l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

È possibile questa prassi?

 

Risposta

Lo schedario della popolazione temporanea è previsto dall’art. 32 del regolamento anagrafico, che dice:

“ 1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell’art. 14.
2. L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
3. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:
a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;
b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale di anagrafe dell’eventuale comune di residenza.”

Analizzando la norma con attenzione possiamo notare cha la stessa fa riferimento ad una permanenza dovuta ad esigenze di varia natura di durata limitata nel tempo: lavoro stagionale, motivi di salute, motivi di studio, cura dei famigliari, etc.

Spesso tale iscrizione viene richiesta per esigenze di cura e assistenza di un familiare ex legge 104/92, come previsto anche dalla circolare INPS n. 32/2012.

Un altro caso previsto dalle circolari ministeriali è quello del cittadino comunitario che soggiorna in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, ma in modo temporaneo, come nel caso di studenti, lavoratori distaccati o lavoratori stagionali, i quali, se in possesso della tessera sanitaria europea (TEAM), possono richiedere l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea del comune di dimora in Italia, senza spostare la residenza dal proprio Stato di provenienza.

Inoltre viene specificato dalle norme che i soggetti in questione devono essere “dimoranti” nel comune e, peraltro, “da non meno di quattro mesi”, requisiti che nel caso in questione non sembrano verificarsi.

Pertanto, viste tutte queste considerazioni, possiamo concludere che il caso descritto, oggetto del quesito, non rientra nella fattispecie prevista per l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

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