Domanda

Rispetto alle caratteristiche specifiche che potrebbe avere un avviso per un incarico ex art. 110 del d.lgs. 267/2000, quali suggerimenti potete proporre?

 

Risposta

A nostro parere, queste le indicazioni specifiche che ci sentiamo di suggerire.

L’ente dovrà strutturare l’avviso ponendo in evidenza quali sono le caratteristiche della professionalità che si ricerca, in cosa consiste l’alta specializzazione che si va a ricoprire e quali sono le caratteristiche curriculari, esperienziali e formative che i candidati debbono possedere per rispondere positivamente alla richiesta di cui sopra; dovrà altresì chiaramente indicare requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione, e criteri di attribuzione dell’idoneità o meno; dovrà chiarire che a procedura è finalizzata all’individuazione di soggetti idonei e alla successiva scelta di un soggetto, tra quelli, cui sarà affidato, eventualmente, l’incarico; dovrà chiarire la durata dell’incarico, che non potrà comunque eccedere la durata del mandato del sindaco, e modalità ed eventuali ragioni di revoca anticipata dello stesso.

L’ente dovrà garantire la pubblicazione su sito istituzionale, meglio nella sezione dell’Amministrazione Trasparente e nella pagina riservata (per mera analogia e facilità di reperimento da parte dei potenziali interessati) ai bandi di concorso; non è assolutamente dovuta, attesa la distinzione tracciata rispetto ai pubblici concorsi, la pubblicazione in G.U., ma ogni forma ulteriore di pubblicità (invio per la pubblicazione all’albo di enti limitrofi, nota su giornali locali, etc.) che l’ente voglia prevedere è certamente nel senso dell’allargamento della partecipazione e della trasparenza;.Si dovrà prevedere una comparazione delle candidature che pervengano, da effettuarsi, appare sensato, a mezzo della valutazione dei curricula degli eventuali candidati nonché, se lo si ritiene, attraverso un colloquio conoscitivo; il fine è, come disposto dalla fonte legale “(…) accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

La comparazione di cui sopra, e la conseguente valutazione del candidato idoneo alla copertura del posto di che trattasi, potrà essere svolta da una “commissione”, costituita presso l’ente ad hoc; se lo si ritiene, in analogia (unicamente per ragioni di “operatività”) con quelle che si costituiscono per i concorsi, secondo le previsioni del regolamento comunale in materia; nulla vieta, però, che l’ente individui, motivando il tutto in seno alla relativa determinazione, altre modalità per la composizione della commissione, stabilendo, ancora a mero titolo di esempio, che ne facciano parte il segretario generale, il responsabile di servizio competente, altro responsabile di servizio che abbia attinenza con la figura che si intende coprire: è essenziale, però, che la composizione della commissione abbia natura tecnica, evitando, per ovvie ragioni, il coinvolgimento di organi politici.

La commissione potrà opportunamente redigere un verbale dei propri lavori, nel quale motivare le valutazioni attribuite ai curricula e ai colloqui, non pervenendo all’emanazione di una graduatoria, quanto piuttosto a un giudizio di idoneità o inidoneità all’incarico (non casualmente il supremo giudice amministrativo si spinge a definire la procedura de qua come procedura idoneativa): gli idonei potranno essere più d’uno, ma non si potrà in alcun modo, successivamente, far ricorso a quella “lista” di idonei per ulteriori assunzioni.

Una volta terminato il proprio compito, stante, per usare l’espressione del giudice amministrativo, la natura comunque “fiduciaria” dell’incarico, appare ragionevole che la commissione rassegni gli esiti del proprio lavoro al sindaco, perché compia la propria scelta in considerazione degli elementi che la commissione stessa ha potuto porre alla sua attenzione, effettuando se lo ritiene anche un ulteriore colloquio con l’interessato o gli interessati, e adottando infine, se lo ritiene, il decreto di nomina. Nell’avviso sarà utile precisare che il sindaco si riserva comunque di non scegliere alcuno dei candidati ritenuti idonei, se non intende farlo per ragioni ulteriori e rimesse alla sua valutazione.

L’iter indicato sopra, che vuole essere un suggerimento per l’ente nel non semplice tentativo di regolare operativamente un procedimento che è più facilmente definibile per ciò che non è piuttosto che per ciò che è, sembra rispettoso, a parere di chi scrive, di quanto evidenziato tanto a livello normativo che dalla giurisprudenza più recente. Naturalmente, come sempre e ancor di più, la motivazione posta alla base delle scelte compiute nelle varie fasi, è fondamento importantissimo per il buon esito dell’intero procedimento e per prevenire, per quanto possibile, l’insorgenza di contenziosi.

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