Domanda

Nel caso di acquisti informatici e di connettività è applicabile l’art. 1, co. 450, della legge n. 296/2006, come modificato dalla legge 145 del 30.12.2018, che estende a 5.000 euro la soglia di esenzione degli acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero mediante i sistemi telematici messi a disposizione dalla centrale regionale di riferimento? Tale soglia inoltre può essere utilizzata quale deroga al principio di rotazione nella forma della sintetica motivazione?

 

Risposta

La norma citata nel quesito, in particolare l’art. 1, co. 450, della l. 296/2006 come modificata dalla legge 145/2018 prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Tuttavia per gli acquisti informatici e di connettività è prevista una disciplina particolare contenuta nell’art. 1, co. 512 della L. 208/2015, che stabilisce “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Nel rapporto tra le due norme si ritiene di aderire all’orientamento della Corte dei Conti Umbria che nella pronuncia n.  52/2016/PAR del 28.04.2016 ha ritenuto che l’art. 1, co. 512, L. 208/2015, sia norma speciale rispetto alla disciplina generale contenuta all’art. 1, co. 450, L. 296/2006, e quindi applicabile anche per importi inferiori.

Sulla base di tali considerazioni nel caso di acquisti di prestazioni informatiche o di connettività infra 5.000 sarà possibile:

  • aderire a Convenzione/Accordo quadro Consip/Soggetto  Aggregatore/Centrale di committenza regionale;
  • utilizzare il MePa nella forma dell’ODA,  Trattativa Diretta o RDO;
  • utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione del Soggetto Aggregatore/Centrale di committenza regionale o di Consip.

L’eventuale deroga è possibile solo nel caso di bene o servizio non disponibile sulle piattaforme, o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione, situazione praticamente impossibile se si tiene conto delle tipologie di prestazioni presenti sul MePa di Consip, senza considerare le altre piattaforme, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Ipotesi quest’ultima che può essere soddisfatta mediante il ricorso alla trattativa diretta, e di fatto incompatibile con la condizione di legittimità di un acquisto extra-mepa, che prevede l’acquisizione dell’autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo. Si aggiunga a tale obbligo anche quello di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Agid, che si contrappone con il principio di semplificazione dei microacquisti anche in termini di economia procedimentale.

Con riferimento all’ultima parte del quesito, ovvero alla possibilità di ritenere innalzata a infra 5.000 la soglia prevista nelle linee guida n. 4 post sblocca cantieri, nella parte del paragrafo che consente di derogare all’applicazione del principio di rotazione  con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente, si ritiene sostenibile tale posizione, proprio in considerazione del parere favorevole reso dal Consiglio di Stato n. 1312 dell’11.04.2019 proprio sulla bozza di aggiornamento alla linee guida n. 4, che prevedeva appunto, alla luce della modifica legislativa di cui in premessa,  l’innalzamento di tale soglia. Adeguamento che non ha avuto seguito in applicazione dell’art. 216, co.  27-octies, del codice dei contratti pubblici, secondo cui, nelle more dell’adozione del regolamento unico, l’ANAC è autorizzata a modificare le Linee guida n. 4 ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273.

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