Domanda

In sede di predisposizione della documentazione di gara, ed in particolare nel disciplinare, è necessario richiedere, ai fini dell’ammissione, che l’operatore sia iscritto nel registro camerale per lo specifico e dettagliato oggetto della prestazione in appalto?

Risposta

Ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del d.lgs. 50/2016 l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, costituisce un requisito di idoneità professionale per la partecipazione alle procedure di gara, finalizzata a filtrare l’ingresso dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (vedasi C.d.S. sez. III, 08.11.2017 n. 5170 e TAR Lazio Roma sez. II ter 09.08.2018 n. 8948).

Dalla lettura delle sentenze emerge come non sia necessaria una congruenza contenutistica assoluta tra le risultanze descrittive del certificato camerale, come desumibili dall’attività e dall’oggetto sociale, e le prestazioni dedotte in contratto, bensì una rispondenza globale e complessiva.

Dello stesso avviso anche l’ANAC, che nel Bando-tipo n. 1/2017 – Schema di disciplinare di gara nelle procedure per forniture e servizi nei settori ordinari, al punto 7.1 Requisiti di idoneità, in particolare, con riferimento all’iscrizione camerale, prevede:

“a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”.

Sui requisiti di idoneità si segnala la deliberazione n. 767 del 05.09.2018 dell’Autorità di chiarimento del punto 7.1 del Bando – tipo n. 1: “la previsione di cui al punto 7.1 lett. b) del Bando – tipo n. 1, che richiede l’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”.

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