Domanda

Una cittadina con passaporto dell’Estonia è registrata nella nostra anagrafe come nata in un comune dell’Unione Sovietica nel 1960. Lei chiede che il luogo di nascita venga modificato, registrando come stato estero di nascita l’Estonia e non l’Unione Sovietica. Ci chiediamo però, se essendo nata prima della formazione dello stato dell’Estonia, sia corretto effettuare tale modifica?

 

Risposta

È un problema che si è riproposto con prepotenza per i Comuni in fase di emissione della Carta di identità elettronica (CIE) o di subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): tutte attività che presuppongono una verifica telematica dei dati ed una validazione degli stessi, che può fare emergere alcune discrepanze presenti nella banca dati anagrafica comunale.

Sappiamo che la questione non si pone (o non dovrebbe porsi) per quanto riguarda i cittadini italiani, per i quali l’evento della nascita rimane inquadrato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato: questo è il dato che deve essere riportato nelle certificazioni anagrafiche e nella carta d’identità (vedi Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 5 luglio 2012, Circolari del Ministero dell’Interno n. 8 del 8/6/1978, n. 19 del 20 novembre 2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4 del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio 2007).

È, al contrario, completamente diverso il discorso per quanto riguarda i cittadini stranieri.

Per i cittadini comunitari o extracomunitari, non in possesso della cittadinanza italiana, il riferimento è alla Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. L’articolo 24, comma 1, in materia di diritti della personalità prevede che “L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto”.

Pertanto è la legislazione dello Stato di appartenenza a regolare la materia dei diritti della personalità, tra i quali rientra il luogo di nascita dei cittadini stranieri.

La stessa Circolare del Ministero dell’Interno n. 20/2003 “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri” conferma questa impostazione chiarendo che: “Pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimento in ordine alle generalità con cui procedere all’iscrizione anagrafica degli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno. Al riguardo, è da premettere che l’art. 14 del D.P.R. n. 223/1989, ai fini dell’iscrizione anagrafica, prevede tra l’altro che: “…chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare, all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente…”. Pertanto, ai fini dell’individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento al cennato art. 14 del D.P.R. 223/89, all’art. 24 della Legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri. In particolare, l’ufficiale d’anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa. Nell’evenienza in cui emergano discordanze fra i dati riportati in tali ultimi atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantire l’uniformità degli atti che consentono di individuare lo straniero, si renderà necessario interpellare la Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti ed eventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno stesso.”

Quindi il principio che emerge è che per i cittadini italiani è necessario fare riferimento alla denominazione del Comune o dello Stato al momento dell’evento nascita, al contrario per i cittadini stranieri non è applicabile questo concetto, ma è fondamentale verificare il dato riportato nel passaporto o nella carta d’identità valida per l’espatrio, essendo questa documentazione emessa dal rispettivo Stato di appartenenza.

Pertanto, per tornare al quesito, non dovrà essere indicato come Stato di nascita l’ex Unione Sovietica, bensì il luogo di nascita riportato nel passaporto emanato dall’Estonia, anche nel caso in cui il cittadino stesso sia effettivamente nato prima della formazione dello Stato in questione.

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