Domanda

Alla luce delle più recenti norme contrattuali vi è una qualche possibilità di riconoscere ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa il riposto compensativo per le ore eccedenti alle 36?

Risposta

Per quanto riguarda la problematica della durata delle prestazioni settimanali delle posizioni organizzative si ritiene utile precisare che relativamente all’orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire, non sono retribuite e neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi perché non si tratta di ore di lavoro straordinario. La durata massima non viene determinata dal CCNL perché sarà collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere. Il maggiore impegno di tale personale trova ristoro nel riconoscimento delle specifiche voci di trattamento accessorio rappresentate dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato (art. 15 c. 1 del CCNL 21/5/2018).

Le prestazioni ulteriori rese dal dipendente PO non possono considerarsi straordinarie o comunque aggiuntive rispetto al minimo delle 36 ore, ma sono ordinario orario di lavoro. Le regole sul riposo sostituivo dello straordinario, che presuppongono una eccedenza rispetto al debito orario settimanale, non sono applicabili ai responsabili di posizione organizzativa in quanto esclusi dalla disciplina dello straordinario.

A tali regole, fa eccezione solo il caso della prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, in considerazione della tutela costituzionale, legale e contrattuale apprestata per tale riposo; in presenza di questa particolare fattispecie, il titolare di posizione organizzativa avrà diritto comunque a fruire di una giornata di riposo settimanale, che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, in modo comunque proporzionato alla durata delle prestazioni rese.

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