Domanda

Spesso allo sportello anagrafico ci vengono richiesti dei certificati in esenzione “uso onlus”. Non siamo sicuri a quali associazioni ci si riferisca esattamente quando si fa riferimento a questa tipologia di esenzione.

 

Risposta

L’articolo da prendere in considerazione per il cosiddetto “uso onlus” è l’art. 27–bis – Tabella Allegato B – DPR n. 642/1972. In base a questo articolo sono esenti da bollo: atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

In riferimento all’applicabilità di questo articolo è necessario precisare che il c. 8 art. 10 D.lgs. 460/97 prevede che: “Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

Mentre il c. 9 art. 10 D.lgs. 460/97 prevede che: “Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.

Pertanto tenuto presente queste due disposizioni sono da considerarsi esenti da bollo, ai sensi del n. 27-bis della Tabella allegato B del DPR 642/1972:

  • ONLUS di cui all’art. 1 D.lgs. 460 del 4.12.1997;
  • ORGANISMI DI VOLONTARIATO ex L. 266/91 iscritti in registri Regionali (c. 8 art. 10 D.lgs. 460/97);
  • ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE ex L. 49/87 (c. 8 art. 10 D.lgs. 460/97);
  • COOPERATIVE SOCIALI di cui alla L. 381/91 (c. 8 art. 10 D.lgs. 460/97);
  • CONSORZI fra COOPERATIVE SOCIALI ex art. 8 L. 381/91 (c. 8 art. 10 D.lgs. 460/97);
  • ENTI ECCLESIASTICI DI CONFESSIONI RELIGIOSE con cui lo Stato ha stipulato patti (c. 9 art. 10 D.lgs. 460/97);
  • ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ricomprese nell’art. 3 co. 6 lett. e) L. 287/91 (c. 9 art. 10 D.lgs. 460/97);
  • FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuti dal CONI.
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