Domanda

A seguito dell’adozione dei provvedimenti finalizzati al contenimento del COVID-19 e l’interruzione di molti servizi comunali, in qualità di Responsabile quali atti dovrei (o avrei dovuto) adottare con riferimento a quei contratti che riguardano servizi non più possibili?

 

Risposta

La situazione drammatica e quasi surreale che stiamo vivendo ha trovato impreparate le istituzioni e i cittadini nella gestione del quotidiano, tanto che, di fronte al susseguirsi dei provvedimenti finalizzati al contenimento del virus, le stesse amministrazioni locali sono intervenute nella gestione dell’attività amministrativa secondo un ordine di priorità, in primis quello della salute dei cittadini. Le numerose disposizioni governative[1] e locali  hanno introdotto importanti limitazioni allo svolgimento dell’attività sia pubblica che lavorativa, autorizzando solo quegli appalti di estrema urgenza e indifferibili, con l’adozione di particolari disposizioni igienico-sanitarie.

Per quei contratti in essere per i quali l’emergenza epidemiologica non consente il regolare svolgimento, quali ad esempio, solo per citarne alcuni, ristorazione scolastica, assistenza ad personam scolastica, scuolabus, ecc., occorre applicare gli artt. 107 del d.lgs. 50/2016 e art. 23, co. 1, del d.m. 07.03.2018 n. 49.

L’ art. 107, comma 1, stabilisce infatti che “In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori”.

Norma estesa anche ai contratti relativi a forniture e servizi ai sensi del successivo comma 7.

Mentre il d.m. 07.03.2018 n. 49, in specie l’art. 23 comma 1, precisa che “Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate”;

Pertanto, sussistendo le condizioni citate in premessa, il Direttore dell’esecuzione dovrà ordinare la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni mediante un verbale da compilare e inoltrare al RUP, nel quale indicare:

  • i riferimenti contrattuali e l’ordinaria scadenza;
  • le ragioni della sospensione;
  • la situazione organizzativa al momento della sospensione;
  • il dispositivo di sospensione con rinvio alla ripresa a seguito della cessazione dello stato di emergenza e le eventuali cautele da adottare anche ai fini del successivo riavvio.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione (si spera presto) seguirà un verbale di ripresa dell’attività che riporterà il nuovo termine contrattuale.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 103, comma 4, del cd “Decreto Cura Italia “ n. 18/2020, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a sospendere i pagamenti di opere, servizi, forniture solo relativamente alle prestazioni contrattuali oggetto di sospensione.

 

[1] I principali Decreti adottati ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica: decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; DPCM 1° marzo 2020; DPCM 8 marzo 2020; DPCM 9 marzo 2020; DPCM 11 marzo 2020; decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; DPCM 22 marzo 2020, decreto del 25 marzo 2020; decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19.

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