Domanda

L’Amministrazione del mio ente scadrà nei prossimi mesi. Come si dever procedere contabilmente per la corretta imputazione a bilancio dell’indennità di fine mandato del sindaco?

 

Risposta

L’indennità di fine mandato è prevista e disciplinata dall’art. 82 del TUEL e dall’art. 10 del DM 119/2000. Quest’ultimo ne ha fissato la misura in un’indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell’anno. La legge 27/12/2006, n. 296, all’art. 1, comma 719 ha poi precisato che l’indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Per durate inferiori, pertanto, essa non è dovuta. Il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 la inserisce tra le spese potenziali dell’ente per le quali “(…) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato’. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”. Ogni anno, pertanto l’ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, deve accantonare un importo pari ad un’indennità mensile del sindaco, all’interno della missione 20, programma 3 ‘Altri fondi’, titolo 1. Tale somma, non essendo impegnabile in corso d’anno, in sede di rendiconto di esercizio, confluisce nel risultato di amministrazione, parte accantonata. Al termine del mandato amministrativo, allorché si dovrà procedere alla sua erogazione, sarà necessario adottare una variazione di bilancio che applichi l’ammontare complessivo di tali quote di avanzo, mediante creazione del relativo stanziamento al titolo 1 di spesa, missione 1, programma 1. Su tale capitolo si dovrà poi impegnare e liquidare la relativa spesa, con emissione del mandato di pagamento.

In economico-patrimoniale il costo è stato rilevato in sede di accantonamento delle singole quote annuali (ipotizzate pari a 5,00 ciascuna) attraverso la scrittura:

Altri accantonamenti n.a.c. (B17) a Fondo per trattamento fine rapporto (C) € 5,00

In sede di erogazione dell’indennità si andrà a ridurre il Fondo per la somma complessivamente erogata (pari a 25,00) e, contestualmente, si rileverà il ‘Debito verso altri’ nel passivo dello Stato patrimoniale per il medesimo importo. Quest’ultimo si chiuderà con l’emissione del relativo mandato di pagamento. Le scritture sono le seguenti:

Fondo per trattamento fine rapporto (C) a Debiti (D) € 25,00
Debiti (D) a Conto di tesoreria (CIV1) € 25,00

Nell’ipotesi in cui l’indennità non sia dovuta, qualora il mandato elettivo non abbia raggiunmto la durata minima di trenta mesi, si procederà a svincolare le quote già inserite nell’avanzo accantonato in precedenza che confluirà così nell’avanzo libero (es: 10,00).

Infine, in economico-patrimoniale si rileverà il componente straordinario positivo di reddito che ne deriva con la seguente scrittura:

Fondo per trattamento fine rapporto (C) a Insussistenze del passivo (E24c) € 10,00

 

 

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