Domanda

In questa fase di emergenza per il Covid–19, chiediamo come comportarci con le pratiche di irreperibilità. Abbiamo alcune pratiche che sono state avviate un anno fa, che sarebbero pertanto da chiudere, ma la Polizia Locale non sta eseguendo i controlli presso le abitazioni, pertanto non abbiamo potuto effettuare le ultime verifiche prima della cancellazione.

 

Risposta

In riferimento alla questione cerchiamo di fare chiarezza.

Il procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata non è altro che un normale procedimento amministrativo che segue i principi della Legge 241/90: lo scopo è quello di verificare la dimora abituale dell’individuo oggetto del procedimento di irreperibilità, sapendo però che la fase istruttoria dovrà accertare il fatto che lo status di irreperibilità del soggetto perdura da almeno un anno. In particolare quando l’ufficiale stesso avrà accertato che, per la durata di almeno un anno, il soggetto ha avuto una dimora abituale sconosciuta (in senso assoluto e non solo all’indirizzo anagrafico al quale risulta registrato) e sarà contestualmente riuscito a raccogliere sufficiente documentazione probatoria al riguardo, potrà procedere con la fase conclusiva del procedimento e l’adozione del provvedimento finale. Quindi non è che il procedimento deve essere necessariamente chiuso allo scadere del termine di anno dall’avvio. Al contrario, la durata minima sarà di un anno, ma il procedimento può essere chiuso anche successivamente, se l’accertamento dei fatti, e quindi la convinzione dell’ufficiale di anagrafe relativamente alla dimora abituale sconosciuta del soggetto, emergerà in seguito.

Riguardo alla questione relativa alla fase di accertamento, c’è da segnalare che il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era intervenuto con una sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti amministrativi. A questo proposito il primo comma dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) prevede:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”

Il successivo DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, con l’art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza) ha ulteriormente prorogato i termini della sospensione:
“1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.”

Pertanto il problema delle verifiche non dovrebbe porsi, in quanto le stesse potrebbero svolgersi successivamente ai termini indicati.

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