Domanda

Ci è stata presentata una richiesta di residenza da parte di un cittadino in qualità di persona senza fissa dimora. È stato utilizzato il modulo ministeriale classico, opportunamente modificato, specificando unicamente un indirizzo (presumiamo di domicilio) sia nella prima parte del modello, che fra i recapiti, oltre al fatto che trattasi di soggetto senza fissa dimora.

Non avendo mai ricevuto una richiesta del genere, come occorre procedere?

 

Risposta

Il modulo è corretto, nel senso che è stato adattato il modello ministeriale per essere utilizzato nel caso concreto.

Ciò che necessita di ulteriori accertamenti è la dichiarazione relativa agli “elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”. È indicato unicamente l’indirizzo, sia nella parte della dichiarazione iniziale, che in quella dei recapiti. Quindi, bisogna capire se la persona è effettivamente presente a quell’indirizzo e se, in questo caso, può configurarsi la dimora abituale (e quindi la residenza APR o ANPR), oppure se quello è il domicilio in senso vero e proprio.

Riepiloghiamo quando ricorre l’ipotesi “senza fissa dimora”: si tratta di chi non fermandosi mai per lungo tempo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato residente da nessuna parte e necessita dunque di un trattamento diverso (in pratica si tratta di far coincidere la residenza anagrafica con il domicilio). Secondo l’Istat (“Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B – n. 29 -“, edizione 1992) è chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.); per tali persone si è adottato il criterio dell’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio.

In base alle norme del c.d. decreto sicurezza del 2009, sono cambiate le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, vista l’introduzione dell’obbligo di fornire all’ufficiale d’anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio“. Il domicilio non può più essere solamente “eletto”, ovvero scelto tramite una dichiarazione, ma dovrà essere effettivamente dimostrabile come situazione di fatto, che collega il senza fissa dimora a quel determinato territorio.

Quindi in sostanza la distinzione tra iscrizione APR o ANPR e SFD si gioca sulla differenza tra i concetti di residenza (dimora abitale) e domicilio (sede principale dei suoi affari e interessi). Il domicilio è un concetto certamente più flessibile rispetto alla dimora abituale e può coinvolgere diverse situazioni ed interessi di varia natura: personale, patrimoniale, sociale, etc. Questi devono essere oggetto di una valutazione relativa al singolo caso.

Per fare degli esempi pratici, indirizzi di domicilio possono essere: il bar dove la mattina si reca il SFD, l’istituzione religiosa o l’ente benefico/assistenziale che prestano assistenza alle persone in difficoltà (tipo fornitura pasti caldi e un riparo per la notte), il portico del palazzo dove si rifugia il SFD, il Municipio, se ad esempio il SFD è assistito dai servizi sociali del Comune, e via dicendo.

Nel vostro caso specifico potrebbe essere l’indirizzo indicato nella richiesta, se è sede di enti benefici/assistenziali che prestano assistenza all’interessato. Questo tipo di collegamento con il territorio del vostro comune, è quello che dovrà essere accertato. E indubbiamente anche l’assenso delle eventuali persone/enti coinvolti con l’indirizzo di domicilio dichiarato.

L’interessato dovrà essere iscritto in una via convenzionale (una via fittizia non territorialmente esistente), istituita appositamente per la registrazione dei senza fissa dimora, con deliberazione di Giunta ad hoc (alcuni esperti ritengono sia possibile istituire la via fittizia anche con provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe.)

Questo (l’iscrizione in una via convenzionale) è quello che succede nella maggior parte dei Comuni italiani (ad es. via del Comune, via della casa comunale, etc…). Non dovrebbe essere indicata la dicitura via “dei senza fissa dimora”, dei “senza tetto” o simili, sempre per ragioni di privacy, comparendo questa dicitura, tra l’altro, sulle certificazioni anagrafiche.

Le persone o le famiglie, dovranno essere iscritte anche con un distinto numero civico progressivo.

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