Domanda

Quale potrebbe essere l’iter per una procedura di assunzione ai sensi dell’art. 110 del TUEL?

 

Risposta

Riteniamo che l’iter procedurale da seguire è, in parte, simile a quello necessario in generale per le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato di altro genere.

L’ente dovrà prevedere, nell’ordine:

  1. l’inserimento dell’assunzione a tempo determinato in parola, con espressa previsione del ricorso all’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (che rileva, com’è noto, per la copertura di posti previsti in dotazione organica), all’interno del PTFP (Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale), deliberato dalla giunta comunale, o di suo stralcio/modifica qualora l’azione assunzionale sia stabilita dall’organo politico a integrazione di un piano già adottato;
  2. l’adozione di determina, a cura del responsabile competente, di avvio del procedimento e di emanazione dell’avviso per la copertura del posto de quo;
  3. la pubblicazione dell’avviso di selezione, senza obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma certamente sul sito istituzionale dell’ente e per il periodo canonico di almeno 30 giorni;
  4. l’espletamento della procedura selettiva (sulla quale si tornerà nel seguito del parere, per tentare di meglio delinearne i contorni);
  5. a conclusione della procedura, l’adozione del decreto sindacale di nomina del candidato prescelto, la stesura del contratto di lavoro a t.d. e l’immissione in ruolo del candidato selezionato.

La procedura di scelta di un candidato da assumere a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del richiamato TUEL, lungi dal consistere in una scelta meramente intuitu personae, è stata piuttosto recentemente inquadrata dal Consiglio di Stato (cfr. la sentenza Sez. V del 29.5.2017), come procedura avente natura non concorsuale, ma comunque di tipo selettivo: “L’art. 110, comma 1, t.u.e.l., regolante la procedura, prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato “previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”. Per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni“.

Il terreno è “scivoloso”, ed occorre che l’ente presti la massima attenzione nel prevedere forme di garanzia del rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione e selezione, ma anche che non strutturi la procedura stessa in forma di pubblico concorso, giacché di ciò non si tratta: il Consiglio di Stato, nella pronuncia citata, asseriva, tra l’altro, che proprio perché trattasi non di concorso pubblico, ma, comunque e in ultimo, di scelta di natura fiduciaria, la competenza giurisdizionale per eventuali controversie è del giudice del lavoro e non di quello amministrativo.

Si riporta di seguito un passaggio nodale della sentenza esaminata, che circoscrive un poco i contorni della “selezione” in argomento:

“(…) Procedura meramente idoneativa deve, ai fini della controversia in esame, ritenersi quella prevista all’art. 110 del T.U.E.L. per la copertura, autorizzata dallo statuto dell’ente locale, di ‘posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione’: la natura di mero ‘incarico a contratto’; la natura necessariamente temporanea dello stesso; lo scolpito ancoraggio temporale ne ultra quem al ‘mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia’; la prefigurata modalità di automatismo risolutorio in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie; la possibilità di formalizzazione, sia pure eccezionalmente e motivatamente, di contratto propriamente ‘di diritto privato’; la mancata previsione della nomina di una commissione giudicatrice, del (necessario) svolgimento di prove e della (correlata) formazione di formali graduatorie concorrono ad evidenziare il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarietà che caratterizza la procedura in questione, che – per tal via – deve ritenersi, in conformità al comune intendimento, bensì selettiva ma non concorsuale. (…)”.

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