Domanda

Al fine di verificare la moralità di un operatore ai sensi dell’art. 80, co. 1, del codice dei contratti, è sufficiente accertare l’insussistenza di uno dei delitti elencati al citato comma?

 

Risposta

L’art. 80, co. 1, del d.lgs. 50/2016, individua una serie di delitti in presenza dei quali l’esclusione dell’operatore economico costituisce un atto dovuto, salvo i casi elencati al comma 3 del citato articolo (depenalizzazione del reato, riabilitazione, estinzione della pena accessoria o della condanna, completa effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei cessati dalla carica), o a seguito di adozione di misure di self cleaning di cui al co. 7, dell’art. 80, oppure per la decorrenza del termine della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Per completezza si riportano di seguito i delitti di cui al comma 1:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati  o tentati, previsti dall’art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’art.  2635 (Corruzione tra privati) del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (Auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Con riferimento al quesito in premessa, e sulla base della disposizione sopra evidenziata, non è sufficiente verificare la presenza nel certificato del casellario giudiziale di uno dei delitti di cui all’art. 80, co. 1, lettere da a) a f), ma occorre accertare l’assenza di differenti fattispecie delittuose rispetto a quelle tassativamente elencate, che hanno comportato l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione

Dal documento acquisito tramite AVCPass o altri canali tradizionali occorre pertanto accertare la natura della fattispecie delittuosa, la pena principale e la sua durata, nonché l’eventuale pena accessoria e la sua durata (il tempo in cui l’operatore deve rimanere fuori dalle gare).

 

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