Domanda

La legge 55/2019 ha modificato l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 ed ha previsto una nuova possibilità di affidamento diretto per lavori compresi tra i 40mila euro ed i 150mila. La disposizione prevede che l’affidamento diretto possa avvenire solo “previa valutazione di tre preventivi”. Si chiede se può essere chiarita la dinamica concreta del procedimento di affidamento. In particolare, per reperire i tre preventivi è necessario utilizzare un avviso pubblico per le manifestazioni di interesse – nell’ambito delle quali scegliere (magari ad estrazione) o è possibile agire anche con altre modalità?

 

Risposta

La recente legge di conversione (con modifiche) del DL 32/2019 c.d Sblocca Cantieri, approdata in G.U. con il numero 55/2019 ed entrata in vigore il 18 giugno, tende – sulla carta – a semplificare il procedimento di affidamento di lavori (e non solo nell’ambito degli importi riportati nel quesito).

In merito, l’articolo 36, comma 2, lett. a), limitando il discorso ai lavori pubblici, prevede che per gli appalti “di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori” si può procedere “mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti” e che “l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”.

La norma contiene anche un riferimento alla rotazione degli inviti che – pur apparendo diretta ai servizi ed alle forniture – deve comunque ritenersi applicabile anche nel caso di specie non foss’altro per il richiamo espresso nel comma 1 dell’articolo 36.

Come si è rilevato in altre circostanze, la norma replica una disposizione oramai abrogata contenuta nel comma 942, art. 1, della legge di bilancio 145/2018. Questa norma invece del verbo “valutare” conteneva il riferimento alla consultazione (dei tre operatori economici).

Attualmente, in mancanza di indicazioni operative specifiche (salvo alcune indicazioni contenute nel nuovo schema di linee guida n. 4 dell’ANAC riferite però alla disposizione pregressa contenute nella legge di bilancio), gran parte dei commenti hanno rilevato che la nuova previsione avrebbe ampliato la discrezionalità del RUP nella scelta degli operatori economici a cui far presentare il preventivo da valutare.

Sotto il profilo pratico operativo, a parere di chi scrive, la norma sembra avere inciso soprattutto sulla procedura (propedeutica) di reperimento/individuazione degli operatori economici.

Nel senso che, se ante modifica apportata dal decreto legislativo 55/2019 il RUP doveva – in relazione agli importi pari o superiori ai 40mila euro – necessariamente avvalersi dell’avviso pubblico per ottenere la manifestazione di interesse (o, se presente dell’albo dei prestatori), alla luce dell’attuale norma l’indagine di mercato può essere svolta in modo informale purchè oggettiva e trasparente.

Ad esempio, il RUP potrebbe utilizzare, per avere almeno i tre preventivi, dati già in suo possesso, oppure in possesso di altre stazioni appaltanti (che abbiano appaltato lavori simili) o anche consultare la realtà locale se adeguata ai lavori da espletare.

Individuati i soggetti economici può con questi (almeno tre) avviare le trattative per ottenere i preventivi di spesa da “confrontare”.

Ovviamente tale percorso istruttorio dovrà trovare adeguata illustrazione nella determinazione di affidamento ed in ogni caso l’attività svolta deve essere trasparente ed oggettiva.

In alternativa, il RUP potrebbe avviare la classica indagine con avviso pubblico, magari a contenuto semplificato fornendo termini adeguati per presentare il preventivo.

Da rammentare che rimane ferma la prerogativa di avviare un procedimento ordinario.

 

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