La ratio del decreto c.d. semplificazione di accelerazione dei procedimenti amministrativi e tempestività della stessa azione, in ragione dell’obiettivo di incentivazione degli investimenti pubblici, risulta in modo evidente anche dalle modifiche alle norme sulla responsabilità erariale dei dipendenti pubblici.

Il comma 2, dell’art. 21, limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31.12.202, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte di Conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo.  Limitazione di responsabilità che si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia il soggetto agente continuerà a rispondere sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

Come si legge nella stessa relazione illustrativa la volontà del legislatore è proprio quella di scoraggiare l’inerzia della pubblica amministrazione, in modo che i dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Pertanto, fino al 31.12.2021, la responsabilità amministrativa per danno erariale presuppone, tra gli altri elementi costitutivi, per le condotte attive, lo stato soggettivo del dolo, mentre per le condotte omissive, lo stato soggettivo del dolo oppure della colpa grave. Con riferimento al dolo si precisa che a seguito della modifica dell’art. 1, della legge 20/1994, non è sufficiente la volontà della condotta, ma si richiede anche la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Modifica finalizzata a considerare il dolo in una accezione penalistica anziché a quella tipicamente civilistica della giurisprudenza contabile. In particolare nella relazione il richiamo è all’art. 43 del c.p., secondo il quale “Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.

Rimane sicuramente una questione aperta quella della quantificazione del danno erariale per quelle fattispecie previste dal decreto semplificazioni, diminuzione patrimoniale che tuttavia potrebbe determinarsi in modo piuttosto evidente, come nel caso di specie, qualora a seguito dell’adozione di una procedura ordinaria anziché un affidamento diretto, la stazione appaltante perda il finanziamento (danno da ritardo).

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