Domanda

In assenza di un ufficio unico che proceda alle verifiche dell’operatore economico ai fini dell’aggiudicazione e della successiva stipula dei contratti, ogni settore deve procedere in autonomia. Da un confronto tra i diversi responsabili è risultata una prassi differente con riferimento alle verifiche antimafia. Quali sono documenti che devono essere acquisiti a tal fine? E che modifiche sono conseguite dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni?

 

Risposta

Tra i requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione (ma anche esecuzione) a procedure di affidamento il codice indica anche quelli previsti dalla normativa “antimafia”. Secondo il comma 2, dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016,  “Costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto”.

Sulla base delle specifiche norme codicistiche la documentazione antimafia è costituita:
–  dalla Comunicazione: che attesta la sussistenza o meno delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia). La comunicazione, documento che ha validità semestrale, deve essere acquisita per la stipula di contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie.  Nelle more è tuttavia possibile procedere alla stipula del contratto dopo 30 giorni dalla consultazione della BDNA, previa acquisizione di apposita dichiarazione sull’insussistenza delle citate cause, oppure immediatamente in caso di comprovata urgenza, sempre previa acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011;
– dall’Informazione: che attesta, oltre a quanto previsto sopra, anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. L’informazione, documento che ha validità di 12 mesi, deve essere acquisito per la stipula di contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nonché per l’autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro. Nelle more è tuttavia possibile procedere alla stipula del contratto dopo 30 giorni dalla consultazione della BDNA (eventualmente 45 giorni dalla comunicazione del Prefetto ex art. 92, co. 2 e 3), oppure immediatamente in caso di comprovata urgenza sotto condizione risolutiva espressa, qualora in fase di esecuzione sopravvenga l’informazione antimafia con esito negativo (art. 92, co. 3, del d.lgs. 159/2011).

Ai sensi dell’art. 3, co. 7, del d.lgs. 76/2020, l ‘iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell’informazione antimafia (white list).

Il decreto semplificazione all’art. 3, cc. 2, 3 e 4, proprio con riferimento alla sua finalità di accelerazione dei processi amministrativi, fino al 31.12.2021, ha generalizzato il ricorso della disciplina c.d. eccezionale, prevedendo il rilascio di una informativa liberatoria provvisoria immediatamente a seguito della consultazione della BDNA o altra banca dati, a condizione che non emergano nei confronti di tali soggetti situazioni di cui agli artt. 67, 84, co. 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. 159/2011.

L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare i contratti o autorizzare i subcontratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.

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