Domanda

Quali sono le regole per affidare incarichi a contratto di “alta specializzazione”?

 

Risposta

Il ricorso ad incarichi a contratto di “alta specializzazione” ex art. 110 Tuel ha carattere eccezionale rispetto alle ordinarie modalità di reclutamento del personale. Sono quindi da ritenersi inderogabili e cogenti i presupposti previsti dalla legge per il conferimento di tale tipologia di incarichi. La legittimità dei provvedimenti di affidamento dell’incarico di alta specializzazione di cui si tratta deve quindi essere verificata in relazione all’avvenuta dimostrazione della sussistenza delle particolari condizioni che lo stesso art. 110 richiede per il ricorso a tali figure.

In primo luogo è necessario che gli atti dimostrino in modo analitico, e non meramente tautologico, la necessità di dotarsi di figure in possesso di alta specializzazione, non rinvenibili nei ruoli dell’ente. Come affermato più volte dalla Corte dei Conti, gli incarichi esterni a contratto devono fare fronte a esigenze eccezionali e temporanee, che non possono essere soddisfatte mediante il reclutamento ordinario e, prima ancora di quest’ultimo, mediante l’utilizzo, la valorizzazione e la riqualificazione professionale del personale interno, secondo il principio dell’autosufficienza organizzativa.

Per valutare la legittimità dei provvedimenti di affidamento di un incarico di alta specializzazione occorre innanzitutto verificare, quindi, in che misura sia stata dimostrata negli atti l’impossibilità di avvalersi delle risorse interne già parte della dotazione di ruolo dell’ente.

Inoltre, il profilo di alta specializzazione, a differenza di quello di dirigente, responsabile di servizi o titolare di posizione organizzativa, si caratterizza per la natura specialistica, settoriale, temporanea ed eccezionale delle attività da affidare. La possibilità di affidare l’incarico specialistico a un dipendente già inquadrato nei ruoli dell’ente è astrattamente ammissibile, ma è giustificabile solo in presenza di circostanze del tutto straordinarie e atipiche. Un esempio concreto potrebbe essere il conseguimento di una particolare laurea, di un master, di un dottorato di ricerca o specializzazione post lauream e la maturazione di esperienze altamente qualificate in settori innovativi e sperimentali da parte di personale assunto in categorie inferiori, prima della realizzazione del percorso di alta qualificazione.

Sono i regolamenti di organizzazione dell’ente (regolamento sul reclutamento del personale o regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) e i mansionari/cataloghi dei profili professionali a dover dettagliare, in modo generale e permanente, i particolari requisiti di accesso agli incarichi di cui si tratta e i contenuti dei corrispondenti profili professionali. I requisiti di accesso devono comunque essere “di eccellenza”, cioè coerenti con la particolare preparazione e con la speciale esperienza richieste agli affidatari degli incarichi di cui si tratta, e non si possono ridurre a quelli generalmente previsti per l’accesso ai ruoli della categoria professionale di inquadramento contrattuale (ma non possono, al contrario, essere di “livello” inferiore ad essi).

Devono, infine, essere rispettati i presupposti sostanziali e procedurali espressamente previsti dalla legge per l’affidamento di incarichi a contratto per la copertura di posti previsti dalla dotazione organica. Tra questi:

  • previsione statutaria (art. 110, comma 1, Tuel);
  • durata non eccedente il mandato elettivo del Sindaco (art. 110, comma 3, Tuel);
  • assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 110, comma 4, Tuel);
  • svolgimento di una selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico (la selezione deve quindi essere adeguatamente pubblicizzata e aperta a tutti i possessori dei requisiti previsti).

Se manca anche una sola delle suddette condizioni – e il rispetto del limite del mandato del Sindaco è chiaramente una di queste – è compromessa la legittimità degli atti di affidamento dell’incarico, che sono di conseguenza annullabili per violazione di legge.

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