Domanda

Nel nostro ente l’orario di lavoro di alcuni dipendenti in qualche giorno supera le 6 ore continuative senza pausa e rientro pomeridiano (ad esempio: ore 6.30’ o 7.12’ continuative).

Alla luce di quanto stabilito dall’art. 26 del nuovo CCNL Funzioni Locali, oltre le 6 ore di prestazione lavorativa va comunque prevista una pausa della durata di almeno 30 minuti.

Risposta

Le fonti del diritto che disciplinano la pausa sono l’art. 8 del d.lgs. 66/2003 e gli artt. 22 e 26 del CCNL del 21 maggio 2018.

La disciplina legale demanda alla contrattazione collettiva il compito di fissare le modalità di fruizione e la durata della pausa obbligatoria: quella cioè che deve essere fruita dal lavoratore qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda le 6 ore.

L’art. 8, comma 2, del d.lgs. 66/2003 precisa che, in difetto di disciplina collettiva, la durata della pausa è determinata in un periodo non inferiore a dieci minuti e questa è stata la norma che ha guidato il comportamento degli enti in relazione alla pausa, sino alla stipula del contratto del 21 maggio scorso.

La disciplina contrattuale, in esecuzione della previsione di legge, definisce all’art. 22, comma 7, il diritto alla pausa come un diritto indisponibile e fissa in 30 minuti la durata della pausa obbligatoria, declinando così il “dovere” di prevederla e rinviando all’art. 26 per la disciplina di dettaglio.

Da ultimo, l’art. 26 precisa che, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti.

La pausa non è considerata orario di lavoro e perciò non è retribuita e va rilevata con il cartellino segnatempo dal lavoratore.

La modalità con la quale la pausa deve essere fruita, è identica in entrambe le ipotesi di articolazione di orario di lavoro prospettate.

Il principio da rispettare è quello di prevedere una pausa obbligatoria, dopo le 6 ore continuative di lavoro.

Pertanto, nel caso in cui l’orario di lavoro sia di 7,12 ore, al trascorrere del termine della sesta ora, il lavoratore deve fermarsi per almeno 30 minuti.

Allo stesso modo occorre comportarsi in caso di lavoro straordinario.

La pausa è rivolta infatti al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e per questa ragione deve considerarsi alla stregua di un diritto indisponibile.

Il legislatore non ha indicato un perimetro temporale di tolleranza pertanto, un orario di lavoro di 7ore e 12 minuti continuativi non può più dirsi conforme alle disposizioni contrattuali, così come una frazione di tempo superiore alle 6 ore, lavorata ininterrottamente.

Le ipotesi che derogano all’obbligo di rispettare la pausa sono quelle indicate nel contratto all’art. 26, comma 4, quando cioè il lavoratore stia svolgendo attività obbligatoria per legge.

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