Domanda

Come vanno giustificate le assenze per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare?

 

Risposta

Come evidenziato dall’Aran in alcuni suoi orientamenti, tanto in riferimento al comparto delle Funzioni Locali quanto ad altri comparti (cfr., tra gli altri, il RAL 1273), la contrattazione collettiva non ha in alcun modo disciplinato le assenze per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare.

Esse sono regolate dall’art. 11 della legge n. 278 del 01/04/1951, come sostituito dal D.L. n. 31 del 14/02/1978, convertito nella legge n. 74 del 24/03/1978.

La fonte legale, oltre a stabilire l’obbligatorietà dell’incarico di giudice di popolare, lo equipara a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive, il che implica, per gli enti locali, la ricorrenza delle disposizioni in materia introdotte dal d.lgs. 267/2000 (TUEL), ed in particolare l’art. 79 del predetto Testo Unico, che dispone, per tale tipo di assenze, che i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alle riunioni collegiali o alle sedute degli organi dei quali sono partecipanti, incluso il tempo necessario a raggiungere il luogo di svolgimento della seduta.

Si ritiene, per le ragioni di cui sopra, che analoga considerazione debba farsi pertanto per le assenze del dipendente chiamato a rendere il proprio servizio come giudice popolare.

Il dipendente è tenuto ad avvertire preventivamente l’amministrazione dell’assenza producendo copia del decreto di nomina a giudice popolare; ed al rientro, a giustificazione della stessa, dovrà produrre idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria, che varrà a coprire l’assenza per alcune ore o anche per l’intera giornata in funzione di quanto ivi riportato, in relazione alla durata dell’impegno sostenuto.

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