Domanda

Non ci è chiaro come va applicato l’art. 10-bis della l. 241/1990 nell’ambito del procedimento anagrafico.

 

Risposta

L’art. 10-bis ha introdotto il preavviso di rigetto nell’ambito delle norme sul procedimento amministrativo come strumento di partecipazione del cittadino al procedimento stesso, al fine di ridurre i contenziosi nelle fasi successive all’adozione di provvedimenti negativi da parte della Pubblica Amministrazione.

In particolare in campo anagrafico possiamo notare che l’ufficiale di anagrafe, prima dell’adozione del provvedimento negativo, deve comunicare agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.  Ad esempio nell’ipotesi in cui, nel corso della fase istruttoria, gli accertamenti relativi alla dimora abituale da parte degli agenti di Polizia Locale, abbiano dato esito negativo.

Nel caso del procedimento di cambio di residenza, è necessario effettuare tale comunicazione prima del decorso dei 45 giorni dalla data dell’istanza: il decorso dei termini porterebbe in ogni caso alla formazione del silenzio – assenso ed alla conferma di quanto dichiarato dal cittadino.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui abbiamo detto sopra.

Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

La comunicazione deve essere inviata all’indirizzo presso il quale è stata dichiarata la residenza oppure, in alternativa, all’indirizzo indicato dal cittadino nella sezione recapiti dell’apposito modulo ministeriale (se compilata).

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