Domanda 

Avremmo necessità di un chiarimento in ordine alla possibilità di esperire comunque una procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di (…), per un importo pari a 125 mila euro, anche se nel caso di specie gli appaltatori che si sono proposti (in seguito a pubblicazione dell’avviso per manifestare interesse rimasto in pubblicazione per n. 30 giorni) sono solamente 4 e non 5 come previsto dalla norma.
Risposta

Il quesito si riferisce alla ipotesi di procedura semplificata ora prevista – secondo la riscrittura intervenuta con la legge 55/2019 – nella lettera b) comma 2, dell’articolo 36 del Codice dei contratti.

La norma consente – per quanto concerne gli appalti di forniture e  servizi – in relazione al range di importo pari o superiore ai 40mila euro fino a tutto il sotto soglia (per gli enti locali importi inferiori ai 214mila euro) di avviare una competizione con almeno 5 operatori individuati con l’indagine di mercato o tramite scelta dall’albo dei prestatori (interno alla stazione appaltante).

In particolare, la disposizione si esprime in termini di affidamento diretto previo confronto/competizione di almeno n. 5 operatori economici.

Chiaramente il riferimento all’affidamento diretto non è corretto considerato che l’assegnazione non può prescindere dall’escussione di diversi appaltatori.

La disposizione, come in altre circostanze segnalato, non esplicita il procedimento che il RUP deve attuare ma, secondo tradizione, è bene che il RUP pubblichi comunque l’avviso pubblico a manifestare interesse (sui cui poi innestare gli inviti) o l’avviso a presentare direttamente la propria migliore offerta.

La micro competizione è sicuramente il dato sostanziale di questo procedimento ma può anche accadere che nonostante un procedimento trasparente ed oggettivo (pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse anche per un tempo congruo come nel caso di specie) non si riesca ad ottenere il numero minimo degli appaltatori richiesti dalla norma (ovvero 5).

A sommesso parere il RUP potrebbe avere due differenti opzioni: o valutare di integrare il numero degli operatori invitando direttamente altri appaltatori (magari scegliendoli discrezionalmente dalle vetrine del mercato elettronico, facendosi guidare da riferimenti tecnici sempre applicando la rotazione visto che si tratta di scelta discrezionale). In questo caso si potrebbe raggiungere il numero minimo richiesto dalla norma.

Potrebbe altresì, a parere di chi scrive, se sono state rispettate le condizioni di pubblicità e trasparenza (come nel caso prospettato) procedere con l’invito dei soli soggetti che hanno presentato la propria candidatura.

Da notare che tale possibilità è anche prevista nello schema di regolamento attuativo del codice dei contratti per i lavori nel range di importo tra 40/150mila euro (comma 1, art. 7).

In questo caso nella determina il RUP avrà cura di specificare che, evidentemente, il mercato – in quel contesto particolare e/o per la tipologia dell’appalto – non è grado di esprimere realtà economiche interessate all’appalto.

Sempre che tale disinteresse, evidentemente, non sia stato determinato da condizioni dell’appalto non convenienti che siano anche state segnalate formalmente all’ente (in particolare al RUP).

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