Domanda

Abbiamo letto, da qualche parte, che le pubblicazioni su Amministrazione trasparente> Bandi di gara e contratti, valgono solamente per le forniture di beni e servizi sopra a 1.000 euro. Dal momento che dal 1° gennaio 2019, i micro-acquisti si possono effettuare sino a 5.000 euro, si chiede se le pubblicazioni degli atti per l’affidamento di beni e servizi sino a tale soglia siano sottratte dall’obbligo della trasparenza.

 

Risposta

Prima di rispondere al quesito, è conveniente fornire un consiglio, che è il seguente:
è conveniente non “leggere da qualche parte” qualcosa, di cui non si ha cognizione, senza nemmeno fare riferimento ad uno straccio di norma di legge. Il rischio grosso che si corre è quello di sbagliare bersaglio: come in questo caso.

Finito il suggerimento, si affronta la questione posta.

Per gli obblighi di pubblicità e trasparenza per l’acquisto di beni, servizi e lavori, occorre fare riferimento all’articolo 37, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che, al comma 1, recita:

1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a)  i dati previsti dall’art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In base all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, le stazioni appaltanti, devono pubblicare “in ogni caso”:

  • il CIG
  • la struttura proponente;
  • l’oggetto del bando;
  • l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
  • l’aggiudicatario;
  • l’importo di aggiudicazione;
  • i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
  • l’importo delle somme liquidate.

Le pubblicazioni di cui sopra (quelle riferite al comma 32), limitatamente alla parte dei lavori,  si intendono assolte attraverso l’invio dei dati all’ex AVCP, ora ANAC.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate (anche) in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Sull’argomento, per ulteriore approfondimento,  si rinvia alla Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 [1].

Per ciò che concerne, invece, gli obblighi di trasparenza fissati dal Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni), va fatto riferimento all’articolo 29, rubricato “Principi in materia di trasparenza”, dove, al comma 1, si specifica che devono essere pubblicati, tra le altre informazioni, Tutti gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere.

Combinando, quindi, le due disposizioni, sopra meglio citate, gli obblighi di pubblicità e trasparenza della sezione Bandi di gara e contratti – la sezione più popolosa del sito, si immagina – devono essere assolti per tutti gli atti, di qualsiasi importo, senza esclusione alcuna.

Venendo alla questione delle soglie, va ricordato che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, prevedeva l’obbligo di  fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti (per esempio: le centrali di acquisto regionali), per affidamenti di bene e servizi superiori a 1.000 euro. Con il comma 130, articolo 1, della legge 145/2018 (legge di stabilità 2019), dal 1° gennaio 2019, la soglia di esenzione – dall’obbligo di ricorrere al mercato elettronico – è stata elevata da 1.000 a 5.000 euro. Restano invariati, pertanto, tutti gli obblighi di trasparenza, anche per forniture di importi inferiori.

[1] Delibera numero 39 del 20 gennaio 2016, recante “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”.

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