Domanda

Da pochi mesi sono stato nominato responsabile del settore contabile del mio comune. Vorrei conoscere gli obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di bilanci e relative scadenze.

 

Risposta

Il riferimento normativo, per poter rispondere al quesito, va ricercato nell’articolo 29, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, meglio noto come “decreto trasparenza”. L’articolo in questione è rubricato: Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. L’articolo 29, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, si compone di tre commi e prevede che le pubbliche amministrazioni (tra cui anche i comuni) pubblichino il bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione.

Il primo comma, del citato articolo 29, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità anche da parte dei meno esperti alla lettura delle informazioni di bilancio, richiede alle stesse amministrazioni di pubblicare, in aggiunta, i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Al medesimo scopo è orientata la disposizione contenuta al comma 1-bis, che richiede alle amministrazioni, di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto, in modo da consentirne l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Sul punto, oltre a richiamare l’attenzione sul corretto adempimento dell’obbligo, si fa presente che ai fini della predisposizione dei relativi schemi occorre riferirsi al d.p.c.m. 22 settembre 2014 «Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», aggiornato con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 aprile 2016 «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi». Strettamente connesso, e in qualche modo complementare, alla pubblicazione integrale e semplificata dei documenti di bilancio, nonché dei dati relativi alle entrate e alla spesa, risulta essere l’obbligo di pubblicazione del piano di indicatori di cui al comma 2, con cui si fornisce ai cittadini la possibilità di esercitare anche un controllo sugli obiettivi della pubblica amministrazione.

Occorre, inoltre, evidenziare che il d.lgs. 126/2014, fra le diverse modifiche apportate al d.lgs. 118/2011 («Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), ha introdotto l’art. 18-bis («Indicatori di bilancio») che, di fatto, estende anche agli enti locali l’obbligo di pubblicazione del Piano degli indicatori.

Si tratta, in sostanza, di un sistema di indicatori misurabili e riferiti ai programmi, quale parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione ed è diretto a consentire la comparazione dei bilanci.

Richiamate, in estrema sintesi, la valenza informativa dei dati di bilancio e di quelli contenuti nel Piano degli indicatori, emerge, pertanto, l’importanza del corretto assolvimento ai predetti obblighi di pubblicazione, in quanto diretti a fornire ai cittadini una lettura facile ed immediata riguardo all’azione degli amministratori in termini di obiettivi, risultati e risorse impiegate.

Riguardo alle tempistiche sopra ricordate – 30 giorni dall’approvazione del bilancio o del conto consuntivo – a completamento informativo, si fa presente che gli obblighi dell’articolo 29, non risultano sanzionati, dall’art. 47 del decreto trasparenza (sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro) per cui, in caso di inadempienza, i cittadini potranno richiedere la pubblicazione dei dati mancanti o incompleti, al responsabile della trasparenza (di norma, il segretario comunale), attraverso l’istituto dell’accesso civico semplice, come disciplinato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

Per acquisire maggiore contezza sui contenuti dell’obbligo, infine, si consiglia di consultare l’allegato 1, della deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

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