Domanda

È possibile pubblicare nel sito web istituzionale dell’ente (albo pretorio online e Amministrazione trasparente) i dati sensibili di una persona?

Risposta

Come previsto nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la trasparenza si attua nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Per la protezione dei dati personali occorre fare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei  dati personali» ed in particolare alle definizioni contenute nell’art. 4, comma 1.

I dati che riguardano l’identificazione di una persona fisica si suddividono in tre grandi categorie:

  • i dati comuni;
  • i dati giudiziari;
  • i dati sensibili.

I dati sensibili sono quelli elencati alla lettera d), del già citato articolo 4, comma 1 e risultano i seguenti:

“d)  “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Per la pubblicazione dei dati personali nei siti web delle pubbliche amministrazioni occorre rispettare, inoltre, le Linee Guida dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, emanate il 15 maggio 2014 e consultabili al link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436.

Con l’adozione delle suindicate Linee guida, il Garante è intervenuto proprio per assicurare l’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le Linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare, nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali, per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa.

Per ciò che concerne i dati sensibili va specificato che la diffusione dei dati è ammessa solo se prevista da una norma di legge e possono essere diffusi solo laddove risultino indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Un divieto assoluto di diffusione, all’interno della categoria “dati sensibili”, è riservato ai dati sulla salute delle persone, mentre per i dati relativi alla vita sessuale, esiste un divieto assoluto di diffusione  per finalità di trasparenza. Per le altre finalità possono essere diffusi solo se indispensabili.

Per quanto sopra, rispondendo alla domanda, possiamo riassumere quanto segue:

  • esiste un divieto assoluto per la diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
  • esiste un divieto assoluto, per finalità di trasparenza, per i dati sulla vita sessuale. Per altre finalità la pubblicazione è consentita solamente se indispensabile;
  • per tutti gli altri dati sensibili l’obbligo di pubblicazione deve essere previsto da una norma di legge (nazionale e/o regionale) e la loro diffusione deve risultare indispensabile al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico.

Per ulteriori informazioni sul rapporto tra trasparenza online e privacy, è possibile consultare le FAQ dell’Autorità Garante al seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4519681

 

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