Domanda

È obbligatorio procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dei 65 anni di età del dipendente, limite ordinamentale per gli enti pubblici  ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett d) della Legge 70/1975?

 

Risposta

Al compimento dei 65 anni di età occorre appurare l’anzianità contributiva del dipendente anche tenendo conto delle contribuzioni presenti in altre casse pensionistiche ed eventualmente non ricongiunte.

Il primo controllo da effettuare è verificare se il dipendente al 31.12.2011 aveva raggiunto requisito a pensione di cui alla Legge 247/2007 (Pre-Fornero):
– anzianità contributiva pari a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
– quota 96  (60 anni e 6 mesi di età con 35 anni e 6 mesi di contributi).

In caso positivo occorre collocare a riposo d’ufficio il dipendente.

Se il dipendente non ha raggiunto nessuno dei requisiti sopra esposti alla data del 31.12.2011, l’Amministrazione lo accompagna al primo traguardo utile che dovrà verificarsi al raggiungimento del diritto a pensione anticipata  oppure pensione di vecchiaia.

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