Domanda

Nell’ambito dell’attività di prevenzione della corruzione, in cosa consiste la “rotazione straordinaria”? In quali casi si applica?

Risposta

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali (o, ove non presenti, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza) dispongano, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. E’ una misura di carattere cautelare tesa a garantire che, nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.L’amministrazione ha l’obbligo di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. La misura si applica, secondo la disposizione legislativa, sia al personale dirigenziale che a quello dei livelli. Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente comporta la revoca dell’incarico dirigenziale (motivo per cui si ritiene che l’onere motivazionale richieda particolare attenzione) e, se del caso, l’attribuzione di altro incarico. La normativa non indica a quali reati si applichi la rotazione straordinaria; secondo il PNA sono quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I (rubricato “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione”), del Codice Penale, nonché quelli indicati nel d.lgs. 235/2012, che ricomprende un numero rilevante di gravi delitti, tra cui l’associazione mafiosa, quella finalizzata al traffico di stupefacenti o di armi, i reati associativi finalizzati al compimento di delitti anche tentati contro la fede pubblica, contro la libertà individuale.

Riferimenti normativi:

  • art. 16, comma 1 lettera l-quater), del d.lgs. 165/2001, nel testo aggiunto dall’art. 1, comma 24, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012;
  • Piano Nazionale Anticorruzione 2016, paragrafo 7.2.3.
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