Domanda

In una concessione di servizi con lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi del d.lgs. 50/2016, l’eventuale subappalto della prestazione accessoria incontra il limite del 30% previsto per gli appalti ai sensi dell’art. 105 del citato codice?

Risposta

Il legislatore comunitario con la direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 per la prima volta interviene in modo rilevante sulle concessioni, e conseguentemente a livello locale il d.lgs. 50/2016, prevede una normativa che attribuisce alla materia una dignità negoziale e una disciplina organica e specifica anche con riferimento alla fase esecutiva.

La maggior parte delle concessioni, siano esse di servizi o di lavori, sono caratterizzate da prestazioni eterogenee, quali servizi di progettazione, esecuzione di lavori e gestione della struttura, con una incidenza funzionale che varia in base all’obiettivo che l’Amministrazione vuole perseguire, ma con un elemento distintivo fondamentale, rispetto all’appalto, rappresentato dal rischio in capo al concessionario (sulla definizione dei rischi si rinvia all’art. 3 del d.lgs. 50/2016).

Nella parte III del codice, dedicata appunto alle concessioni, ed in particolare nell’art. 174 viene disciplinato l’istituto del subappalto che secondo un’autorevole dottrina si differenzia da quello della subconcessione, consentita solo se prevista in sede di gara e configurabile in ragione dell’assunzione di parte del rischio in capo al sub-concessionario.

Dalla lettura dell’articolo emerge che l’eventuale subappalto, sia esso necessario, ovvero ai fini della qualificazione, o meramente facoltativo non prevede limiti quantitativi e neppure la previsione di una specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, limitandosi ad indicare al comma 2 l’obbligo di precisare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltate a terzi, a cui si aggiunge, nel caso di contratti di valore sopra soglia, l’onere di indicare una terna di nominativi, con l’eccezione:
“a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l’elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni”.

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