Domanda

Il mio Ente è in esercizio provvisorio, non avendo ancora approvato il bilancio di previsione. Come devo procedere per iscrivere a bilancio le somme previste dall’ordinanza che stanzia i 400 milioni a favore dei comuni?

 

Risposta

Le somme stanziate dall’Ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 658 del 29 marzo sono già state erogate ai comuni, nelle cifre contenute nell’allegato alla stessa. La loro iscrizione a bilancio (in entrata al titolo 2, tipologia 101, categoria 1; in uscita al titolo 1, missione 12, programma 4 o 5, macroggregati 3 o 4) richiede l’adozione di apposita variazione di bilancio. Con lo stesso atto è opportuno iscrivere analoghi stanziamenti bilancio, ovviamente per importi stimati, in cui prevedere eventuali donazioni e contributi da soggetti privati ed imprese. Essi andranno iscritti, per la parte entrata, al titolo 2, tipologia 102 (se provenienti da famiglie) o tipologia 103 (se provenienti da imprese) del bilancio. Anche questi, ai sensi dell’art. 2, comma 3 dell’Ordinanza, sono da destinare alle medesime finalità di spesa.

Vediamo di seguito le situazioni in cui possono trovarsi i singoli enti:

  1. Per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 non si pone alcun problema particolare: essi provvederanno con atto di giunta, adeguatamente motivato ed adottato in via d’urgenza con i poteri del consiglio, ai sensi dell’art.175, comma 4 del TUEL. Ai fini della sua motivazione è bene richiamare in premessa gli estremi dell’Ordinanza e le sue finalità. La delibera dovrà poi essere ratificata dal consiglio entro 60 giorni a pena di decadenza.
  2. Diversa è invece la situazione per quegli enti che, avvalendosi della proroga del termine di approvazione del bilancio fissato al 31 maggio prossimo dall’art. 107 del decreto legge ‘Cura Italia’, si trovano ad operare ancora in esercizio provvisorio. Per costoro è la stessa Ordinanza ad individuare l’organo competente a deliberare. L’art. 1, comma 3 prevede infatti che la variazione di bilancio sia adottata con atto di giunta. A questo punto la domanda successiva è: è necessaria la ratifica consiliare entro 60 giorni oppure no? La risposta è: ‘NO’, si ritiene che l’Ordinanza attribuisca alla giunta un potere specifico, ovviamente limitato al caso in oggetto. Ed in questa linea non è neppure dovuto il parere dell’organo di revisione. L’art. 239, comma 1, let. b) del TUEL stabilisce infatti che: “L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni: (…) pareri con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di (…) variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili (…)”. Quindi: se la competenza è propria della giunta si ricade esattamente in questa casistica.
    Fra questi ci sono poi gli enti che, pur non avendo ancora approvato il bilancio di previsione, ne hanno già approvato lo schema con atto di giunta. Essi potranno adeguare lo schema con uno specifico emendamento della stessa giunta (soluzione rigorosa da un punto di vista normativo), ovvero, adottare apposita variazione ad avvenuta approvazione del bilancio da parte del consiglio (come ipotizzato da ANCI/IFEL, soluzione meno rigorosa da un punto di vista teorico ma sicuramente in linea con le esigenze pratiche del periodo già di suo sufficientemente complesso).
  3. Un ulteriore caso potrebbe essere quello degli enti che si trovino in condizione di non poter operare nell’immediato. Al fine di agire con la massima celerità, sempre secondo ANCI/IFEL, essi potranno avvalersi della procedura prevista dall’art. 191, comma 3 e dall’art. 163, comma 3 del Tuel per i lavori pubblici di somma urgenza.

Per tutti gli enti, infine si renderà necessaria l’approvazione delle conseguenti variazioni di PEG (che deve essere presa con separato atto di giunta rispetto alla variazione ex art. 175 c. 5-quinquies) e degli stanziamenti di cassa (che invece può essere ricompresa nelle variazioni).

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