Domanda

La cosiddetta Legge Concorrenza ha introdotto l’obbligo per “associazioni, onlus e fondazioni” di comunicare entro il 28 febbraio, tramite il proprio sito, i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, pena la restituzione delle somme.

Dal momento che il nostro comune eroga contributi, durante l’anno, a tali associazioni, dobbiamo compiere delle verifiche?

Risposta

La legge 4 agosto 2017, n. 124, recante: Legge annuale per il mercato e la concorrenza, all’articolo 1, commi 125, 126 e 127 ha disposto, fra le altre cose, un adempimento per le associazioni che ricevono benefici economici da parte delle pubbliche amministrazioni. Se tali contributi o vantaggi economici superano, durante l’anno solare, l’importo di 10.000 euro, le associazioni dovranno pubblicare i dati e le informazioni in un’apposita sezione del proprio sito internet.

L’obbligo menzionato riguarda “le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni” (oltre che con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni) e cioè che ricevono da queste “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere”.

La normativa, entrata in vigore il 29 agosto 2017, si riferisce non solo ai contributi pubblici, ma anche agli incarichi affidati dalla pubblica amministrazione alle organizzazioni menzionate, aventi natura commerciale, oltre che i vantaggi economici di qualunque genere.

Se l’importo di tali diverse voci, sommate fra loro, supera, nell’anno solare, i 10.000 euro, l’organizzazione deve pubblicare sul sito web, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’entità di quanto ha ricevuto. Se, invece, il contributo ricevuto fosse di importo inferiore, non è previsto alcun obbligo di pubblicazione.

La norma prevede anche una sanziona piuttosto pesante, conseguente al mancato adempimento: l’obbligo di restituzione dell’intera somma ricevuta, ai soggetti eroganti.

Il passaggio rilevante, per coloro che erogano i benefici economici, sta proprio nel fatto che, in caso di omessa pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme, entro tre mesi dal termine del 28 febbraio.

Per rispondere al quesito posto, quindi, si evidenzia che in via indiretta, la normativa richiama degli obblighi di verifica e controllo, in capo al comune, circa l’avvenuto adempimento della pubblicazione dei dati da parte dei soggetti del Terzi Settore.

Alla data del 28 febbraio 2019, risulta perciò opportuno che si compia una verifica sul portale o sul sito internet del soggetto beneficiario, al fine di verificare la tempistica dell’adempimento.

Qualora il soggetto non abbia provveduto alla pubblicazione entro i termini, il comune dovrà avvisare il beneficiario del contributo che, a partire dal 31 maggio, sarà tenuto a richiedere in restituzione le somme erogate, come disposto dalla normativa.

Inoltre, si suggerisce di inserire negli accordi e nelle convenzioni che verranno stipulate con le associazioni, che erogano particolari servizi a favore dell’ente, una disposizione che imponga all’associazione di comunicare, all’ente locale, l’avvenuto adempimento della pubblicazione, segnalando, ad esempio, il link dove sono rintracciabili le informazioni necessarie.

Si evidenzia, infine, che, a carico del comune erogatore dei benefici economici, permangono comunque gli obblighi di pubblicazione già previsti dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ossia:

  • pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (articolo 26, comma 2);
  • pubblicazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei benefici economici di cui al punto precedente (articolo 26, comma 1);
  • pubblicazione annuale dell’elenco dei soggetti beneficiari (art. 27, comma 2).
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