Domanda

Questo ente applica la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e vorrebbe abolire il tributo sui passi carrabili. E’ possibile?

Risposta

Prima di rispondere al quesito è opportuno premettere che tra le occupazioni permanenti una posizione del tutto specifica è assunta dai passi carrabili, la cui disciplina originaria (art. 44 del d.lgs. 507/93) è stata in buona parte riscritta con la l. 549/95 (collegata alla finanziaria 1996).

In particolare, la determinazione della superficie da assoggettare ad imposizione avviene con criteri in parte forfettari, assumendo l’apertura del passo carrabile per la profondità convenzionale di un metro lineare.

L’ammontare della tassa per metro quadrato, applicabile ai passi carrabili, è pari a quella ordinaria, stabilita per le altre occupazioni permanenti, ridotta alla metà. Tale riduzione peraltro non dipende dalla discrezionalità degli enti impositori, ma è dovuta in base alla legge.

I comuni hanno, invece, la facoltà di applicare il COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: art. 63 del d.lgs. 446/97) in alternativa alla TOSAP, oppure rimanere in TOSAP ma non applicare la tassa sui passi carrabili (esonero, peraltro, estensibile ad altre fattispecie, tra cui le autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche e le condutture idriche necessarie per l’attività agricola nei comuni classificati montani).

Invero, per quanto riguarda il quesito sull’esonero dei passi carrabili, non si rinviene nel d.lgs. 507/93 alcuna previsione specifica ma occorre fare riferimento a norme contenute in altri provvedimenti legislativi e, in particolare, nell’art. 6, comma 63 lett. a), della l. 549/95, e nell’art. 6-quater, comma 4, della l. 410/97 (che ha introdotto il comma 63-bis all’art. 6 della l. 549/95).

In particolare, l’art. 3, comma 63 lett. a), della l. 549/1995 stabilisce che i comuni, anche in deroga agli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 507/93, possono con apposite deliberazioni “stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili”.

Inoltre, l’art. 6-quater, comma, 3 della l. 410/97 (di conversione del d.l. 29/9/1997 n. 328) consente ai comuni di attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo.

I comuni hanno pertanto la facoltà, con propria deliberazione, alla quale può essere attribuita efficacia retroattiva, di esonerare dalla TOSAP le occupazioni realizzate con passi carrabili per gli anni nei quali non sia stata applicata la tassa (art. 3, comma 63 lett. a), della l. 549/95; art. 6-quater ,comma 3, della l. 410/97; Ministero Finanze risoluzione 10/2/99 n. 19/E).

Si evidenzia, infine, che il Ministero delle Finanze ha ritenuto legittimo il comportamento dell’ente che abbia disciplinato in sede regolamentare l’applicazione del beneficio dell’esenzione ai soli passi carrabili di uso agricolo (Risoluzione n. 101/E del 4/7/2000), vale a dire i passi carrabili utilizzati da veicoli agricoli o da mezzi comunque impiegati nell’esercizio normale delle attività di cui all’art. 2135 c.c.

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