Domanda

In presenza di servizio comunale di segnalazione dai cittadini tramite WhatsApp o altro social network, la polizia locale – o in generale l’organo addetto al controllo – hanno un obbligo di intervento?  E se si, possono procedere ad accertare una violazione?

Risposta

Con il dilagare dei social network diversi comuni hanno attivato un numero mobile dedicato alle segnalazioni da parte del cittadino.  Tale servizio il più delle volte viene fornito per far partecipare il cittadino su temi quali la manutenzione stradale o il verde pubblico, servizio veicolato solitamente tramite “WhatsApp”.

In sostanza il singolo utente, in preda molto spesso a quello che viene definito il fenomeno da “leone da testiera”, riversa le più disparate segnalazioni, spesso allegando ai messaggi, foto o anche video.  Tra questi anche cittadini eccessivamente zelanti, che con accanimento “sollecitano” pedantemente i diversi uffici comunali.

Tra questi uffici in primis c’è la Polizia locale, a cui il cittadino si rivolge principalmente per chiedere l’applicazione di una sanzione, perché convinto di aver subito un abuso o aver visto una “grave” violazione.

Senza entrare nel merito di come andrebbe attivato il servizio, per esempio con identificazione esatta degli  utenti e specificando limiti e responsabilità etc…,  nel caso di una segnalazione qualificata da parte di un cittadino, nasce un obbligo da parte della pubblica amministrazione di verificare prima di tutto la fondatezza della stessa.  Nel caso di segnalazioni anonime si rammenta che non sussiste alcun obbligo, ma mera facoltà quale stimolo di indagine.

La norma che disciplina, dal punto di vista amministrativo, l’attività accertativa è l’art. 13 della l. 689/81 che prevede che “gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.

Pertanto nel caso in cui l’organo addetto al controllo sia sollecitato tramite una segnalazione, che può costituire violazione (amministrativa), al fine di poter accertare il fatto, deve acquisire tutti gli elementi necessari all’istruttoria tra cui le fotografie, sentire a verbale il segnalante e verificare luoghi, data e ora dei fatti. Risulta chiaro che la procedura da attivare è assai gravosa considerata la dettagliata attività accertativa da svolgere.  Il rischio concreto poi è di inseguire e generare numerose ripicche tra cittadini.

Quindi si ritiene che, in caso di segnalazioni, seppur qualificate, veicolate tramite i social network, salvo fatti significativi e che si ritengono rilevanti, le stesse siano in generale da trattare quale stimolo costruttivo per l’intervento e la vigilanza dell’organo addetto al controllo.

Print Friendly, PDF & Email