Domanda

In vista della campagna elettorale delle prossime elezioni comunali, un consigliere attualmente in carica – delegato di una lista – chiede di avere copia degli atti di approvazione delle liste dei candidati alle scorse elezioni comunali, esaminate dalla Commissione elettorale circondariale.

È possibile dare parere positivo a questa istanza di accesso e concedere le copie di quanto richiesto?

 

Risposta

L’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che:

“2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”

Gli articoli 22 e seguenti della legge 241/90 regolano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

In base a quanto sopra citato il consigliere in questione ha, credo indubbiamente, diritto ad accedere ai dati richiesti. Peraltro anche il Garante della Privacy si è più volte espresso in materia, ritenendo legittimo l’accesso.

A mio modo di vedere però la richiesta di accesso deve essere inoltrata alla Commissione Elettorale Circondariale, che è l’organo competente all’esame ed all’ammissione delle liste e che detiene la documentazione in questione.

Perché è vero che l’art. 22 della legge 241/1990 parla di accessibilità dei documenti “detenuti” dalla pubblica amministrazione, ma lo stesso articolo, al comma 6, chiarisce che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione “ha l’obbligo di detenere” i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Nell’ambito della presentazione delle liste per le elezioni comunali, la procedura dettata dal D.P.R. maggio 1960, n. 570, prevede che i documenti siano presentati alla segreteria comunale nelle date stabilite dalla legge. Il segretario comunale però deve immediatamente inoltrare il tutto alla Commissione elettorale circondariale, organo competente ad effettuare l’ammissione vera e propria.

Secondo il mio punto di vista l’obbligo giuridico di detenere i documenti è della Commissione elettorale circondariale, che resta l’unico organo competente per le attività sopra descritte.

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