Domanda

Sto predisponendo il bilancio di previsione 2021-2023. Posso iscrivere in parte capitale i contributi per investimenti in materia di efficientamento e sviluppo territoriale? Se sì, per quale importo?

 

Risposta

I contributi statali oggetto del quesito sono quelli previsti dall’art. 1, commi da 29 a 37 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 essi sono assegnati ai comuni – per l’importo di 500 milioni di euro – per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a)  efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b)  sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 29-bis, introdotto dalla ‘Manovra di agosto’ (decreto legge n. 104/2020) ne ha incrementato per il solo anno 2021 la dotazione integrandola con ulteriori 500 milioni di euro e di fatto raddoppiandola rispetto a quella già prevista dal comma 29. La manovra estiva ha inoltre introdotto la possibilità che le opere oggetto di contribuzione siano costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Il suo riparto è disposto con apposito decreto ministeriale secondo gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre scorso, ha assegnato i contributi aggiuntivi nell’ammontare complessivo di 497,2 milioni di euro. Come per i contributi ‘ordinari’, gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi 32 e 35. In particolare essi devono iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 15 settembre 2021, sia che si tratti di nuovi lavori, sia che si tratti di ampliamenti di opere già previste e finanziate. Il monitoraggio delle opere è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP» di BDAP. Come per gli anni passati, i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel   proprio sito internet, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ di cui al decreto legislativo n. 33/2013, alla sottosezione ‘Opere pubbliche’. I sindaci sono inoltre tenuti a rendere tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo. L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:

  • una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del decreto ministeriale, come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della legge n. 160/2019;
  • una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del Codice degli appalti. Il certificato dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematica, tramite l’ormai consueto Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify. Per effetto dell’introduzione del comma 29-bis della L. 160/2019, le somme assegnate a ciascun comune per il solo anno 2021 vengono pertanto raddoppiate, rispetto agli importi previsti per il 2020 dal decreto ministeriale del 30/01/2020 che erano così quantificati:
Popolazione minore o uguale a 5.000 50.000
Popolazione compresa fra 5.001 e 10.000 70.000
Popolazione compresa fra 10.001 e 20.000 90.000
Popolazione compresa fra 20.001 e 50.000 130.000
Popolazione compresa fra 50.001 e 100.000 170.000
Popolazione compresa fra 100.001 e 250.000 210.000
Popolazione superiore a 250.000 250.000
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