Domanda

Nell’ambito di un procedimento di acquisizione di una commessa di esiguo importo (nell’ordine di 15mila euro), il RUP – in assenza di regolamentazione interna – ha proposto l’avvio di un procedimento semplificato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) con richiesta di diversi preventivi senza, però, procedere alla definizione di criteri per la valutazione delle offerte presentate. A detta del RUP, visto che si tratta di un procedimento semplificato e di una ipotesi che ammette anche l’affidamento diretto, nel caso di specie non sarebbe necessario fissare dei criteri di valutazione. Come responsabile del servizio ho, momentaneamente, sospeso il procedimento e vorremmo avere dei chiarimenti in merito.

 

Risposta

Il legislatore, come noto, con il nuovo codice dei contratti ha espresso una “prevalutazione” sull’adeguatezza dei procedimenti di acquisto utilizzabili in ambito ultra e sotto soglia comunitaria. A tal proposito, per effetto di tale “prevalutazione” ha individuato dei procedimenti estremamente semplificati caratterizzati, in particolare, dalla possibilità di affidamento diretto (per importi inferiori ai 40mila euro) per poi strutturare della procedure ad invito con la individuazione di un numero minimo di competitori.

Nel caso sottoposto all’attenzione – in assenza  di specifiche particolari declinate in un regolamento interno della stazione appaltante – il RUP ha proposto piuttosto che l’affidamento diretto una procedura semplificata ad inviti e quindi la prospettiva di far competer e più soggetti/operatori economici.

Ora, pur vero che le prerogative della stazione appaltante si potevano esplicitare anche attraverso l’affidamento diretto, tra l’altro, anche  con grande libertà sulla motivazione ma è altrettanto vero che nel momento in cui la procedura anche informale venisse strutturata innestando un meccanismo a competizione (il confronto e quindi la scelta tra più proposte tecnico/economiche) è del tutto evidente che “a monte” della procedura occorre fissare le regole partecipative e di competizione per ossequiare i tradizionali canoni di pubblicità, trasparenze e soprattutto pari condizioni di trattamento.

Pertanto si ritiene corretta la decisione del responsabile di servizio – che firma a valenza esterna ed impegna la stazione appaltante – di sospendere un procedimento di cui comunque risponde, fermo restando le responsabilità non solo interne del RUP.

A tal proposito è di sicuro rilievo – e di indubbi utilità pratica – un recentissimo parere espresso dall’ANAC in sedi di precontenzioso che   affronta un caso del tutto simile.

Nel parere reso con la deliberazione n. 75 del  7 febbraio 2019 si legge che “la semplificazione della procedura degli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, introdotta dal d.lgs. n. 56/2017 allo scopo di consentire alla stazione appaltante di agire in modo più snello e flessibile con aumentati margini di autonomia gestionale, non ha intaccato l’obbligo del rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. TAR Piemonte Torino 22 marzo 2018, n. 353), stante il chiaro tenore letterale del comma 1 dell’art. 36. Ciò implica che, in caso di consultazione di più operatori economici, i principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza impongono alla stazione appaltante di predefinire e rendere noti a tutti i soggetti interessati tramite l’atto iniziale della procedura, oltre alle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e i requisiti di partecipazione, anche i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte”.

Indicazioni che ben potrebbero essere indicate in un regolamento interno e/o in un indirizzo di carattere generale adottato dallo stesso Segretario comunale e/o dai responsabili di servizio in sede di conferenza di servizi.

 

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