Domanda

Un avvocato chiede la possibilità di consultare direttamente i registri di stato civile, asserendo che si tratta di atti pubblici secondo il codice civile. È possibile concedere tale autorizzazione?

Risposta

I registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all’ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina che permette a chi vi abbia interesse, fatta eccezione per i divieti eventualmente previsti dalle norme, di accedere a notizie e informazioni in essi riportate, ma esclude la possibilità di libera consultazione diretta di questi non “filtrata” dall’intervento dell’ufficiale dello stato civile.

Il codice civile dedica agli atti dello stato civile il Titolo XIV del Libro primo (artt. 449-455).

In particolare, l’art. 449 (Registri dello stato civile) prevede che:

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.”

Mentre l’art. 450 (Pubblicità dei registri dello stato civile) chiarisce che:

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Come possiamo notare, il codice civile, con l’articolo per ultimo riportato, afferma in apertura il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, ma nel comma successivo chiarisce in che modo è da intendere questo concetto: non prevedendo che i registri possano essere consultati direttamente dai privati, ma demandando agli ufficiali di stato civile il compito di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

D’altro canto gli artt. 106 e 107 del regolamento di stato civile (D.P.R. n. 396/2000) prevedono che possano essere richiesti estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile, a determinate condizioni da verificare (espressa richiesta da parte di chi vi ha interesse…), purché il rilascio non sia vietato dalla legge.

Pertanto, la consultazione diretta da parte di un privato e senz’altro da ritenersi esclusa.

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