Domanda

Gli incarichi di patrocinio legale si pubblicano ancora nella sezione consulenti e collaboratori, come prevede l’art. 15 del d.lgs. 33/2013?

Risposta

L’articolo 15, del decreto Trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), impone la pubblicazione degli incarichi di consulenza e di collaborazione nella relativa sottosezione del sito istituzionale. Le sanzioni per la mancata pubblicazione sono piuttosto pesanti, comportando una procedimentio disciplinare ed una sanzione pari all’importo pagato dal dirigente/responsabile di servizio che ha affidato l’incarico. L’Autorità Anticorruzione (ANAC) si è espressa in merito alle pubblicazione degli incarichi legali, con la Faq Trasparenza 6.6, emanata in vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006).

In sintesi, ritiene che i singoli incarichi di patrocinio siano inquadrabili come consulenze e dunque da pubblicare nella relativa sottosezione, mentre l’affidamento della complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale sia qualificabile come appalto di servizi e, quindi, le relative informazioni siano da pubblicare nella sottosezione “bandi di gara e contratti”, secondo le disposizioni dell’art. 37, del d.lgs. 33/2013.

Detta posizione è corente con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, espressa nella sentenza n. 2730/2012, nella quale si sostiene che la difesa in giudizio è prestazione d’opera professionale e che la selezione dell’avvocato, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.

Nella Faq. 6.5, l’ANAC, considerata l’eterogeneità di detti incarichi, rimette a ciascuna amministrazione l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

Certo, qualificare un incarico di difesa in giudizio, quale consulenza non è indolore in quanto sarà poi soggetti ai limiti procedurali e di valore stabiliti per le stesse, come interpretati dalla magistratura contabile (art. 3, comma 56, legge244/2007, art. 6, comma 7, d.l. 78/2010, art. 1, comma 173, della legge 266/2005).

Il nuovo codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n.  50), ha portato nell’alveo degli appalti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato. L’articolo 17 è, infatti, esplicito nel definire anche detta rappresentanza “appalto”, pur escludendo l’applicazione del codice per le procedure di affidamento, fermo restando i principi generali indicati nell’articolo 4. Nella nozione europea, infatti, non vi è distinzione tra appalto di servizi e prestazione d’opera, come rinvenibile nella tradizione giuridica italiana normata nel Codice civile.

Le linee guida ANAC n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, in materia di affidamento di incarichi legali, pur sottoponendo detti affidamenti ai principi di cui all’articolo 4 Codice dei Contratti (affidamento servizi esclusi ), qualificano la rappresentanza legale come contratto d’opera, sul solco del parere reso dal Consiglio di Stato.

Di diverso avviso è, invece, la magistratura contabile, la quale qualifica come appalto di servizi il patrocino legale (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, delibere n. 74-153/2017, 4-35-82-105-144/2018).

Nella citata deliberazione n. 144, interessante è quanto affermato in ordine agli obblighi di trasparenza:
Questa sezione ritiene che il citato articolo, lì ove riferisce l’obbligo genericamente agli “incarichi di collaborazione o consulenza”, debba necessariamente considerarsi riferito anche agli incarichi di patrocinio legale affidati all’esterno; tale lettura trova un riscontro da parte dell’ANAC, sia pure limitatamente a quanto espresso in sede di FAQ in materia di trasparenza (FAQ 6.6). Ciò, ovviamente precedentemente rispetto alla riconduzione degli stessi, ad opera del codice dei contratti pubblici, agli appalti di servizi, in quanto ora devono conseguentemente essere pubblicati, ai sensi dell’art. 37 del codice d.lgs. n.33/2013, nella sottosezione (di “Amministrazione trasparente”) dedicata ai Bandi di gara e contratti.

Conclusivamente, si ritiene che, motivando adeguatamente, anche con riferimento alla Faq 6.5 e alla menzionata delibera n. 144, gli incarichi di patrocinio legale vadano correttamente pubblicati nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”, a norma dell’articolo 29, del codice dei contratti ora vigente, acquisendo il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG).

 

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