Domanda

In sede di apertura di una gara telematica il documento d’offerta generato dal sistema Sintel Regione Lombardia non risulta firmato digitalmente dalla mandante di un operatore economico che partecipa in raggruppamento. È corretto procedere all’esclusione del raggruppamento?

 

Risposta

La questione evidenziata nel quesito, in assenza di indicazioni precise sulla modalità di costruzione della procedura di gara, non è di facile soluzione, stante, tra l’altro, le differenti posizioni assunte dalla giurisprudenza.

Occorre in primo luogo fare una distinzione tra “offerta economica” in senso stretto e “documento d’offerta generato” da un sistema telematico.

Nel primo caso, ovvero offerta economica in senso stretto, si ritiene di aderire all’orientamento del C.d.S. sez. III, sent. n. 2542 del 25.05.2017 che, relativamente alla partecipazione da parte di un RTI da costituirsi, rileva come l’offerta debba essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti dei singoli operatori associati, pena la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta stessa, non sanabile ex post a mezzo del c.d. soccorso istruttorio.

È opportuno evidenziare come sul punto la giurisprudenza non sia assolutamente unanime, consentendo talvolta la “soccorribilità” nel caso di carenza di sottoscrizione da parte della mandante. Trattasi, tuttavia, di procedure che richiamando situazioni caratterizzate da specificità particolari, non credo possano ritenersi tali da rappresentare massime giurisprudenziali di applicazione generale (cfr. TAR Toscana, Firenze sent. n. 288 del 06.03.2020, TAR Calabria, Catanzaro, sent. 836 del 07.05.2020).

Diverso è il caso dell’eventuale carenza di sottoscrizione del documento d’offerta generato in automatico dal sistema telematico. Per quanto riguarda il Mepa ad esempio, tralasciando la questione dell’eventuale raggruppamento, il TAR Calabria, Catanzaro sent. n. 08.11.2019 n. 458, ha ritenuto che la presentazione di un’offerta, firmata digitalmente, redatta senza utilizzare il file generato direttamente dal sistema telematico, ma mediante la compilazione di un proprio modello, non sia causa di esclusione, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione e allegazione della bozza di offerta generata in automatico dallo strumento informatico.

Con riferimento al quesito in premessa, ed in particolare alla gestione della piattaforma Sintel, il RTI dovrà essere escluso qualora il documento offerta (generato dal sistema) costituisca l’unico atto in cui l’operatore economico fa proprie le dichiarazioni riportate a video, quali ad esempio offerta economica, costi della sicurezza interna e della manodopera ex art. 95, co. 10, del d.lgs. 50/2016.  In questo caso, solo con la firma del documento d’offerta l’operatore assume la paternità delle dichiarazioni rese, come effettiva espressione di una manifestazione di volontà, e come tale da sottoscriversi digitalmente, a pena di esclusione, dalla capogruppo e delle mandanti.

Qualora invece il Documento d’offerta generato dal sistema sia meramente riepilogativo di dichiarazioni regolarmente presentate in altri step, ovvero nella Busta Amministrava, Busta Tecnica e Busta Economica, secondo il  Tar Lombardia Milano sez. I 24.03.2020 n. 555, trattasi di una mera “formula di sintesi”, connessa alla peculiarità della procedura e che non integra e/o modifica o sostituisce la volontà negoziale dell’operatore economico, la cui irregolarità è meritevole di essere sanata tramite il soccorso istruttorio.

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