Domanda
Il nostro ente locale dal 2015 annota gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciale e assoggettati a split payment, nel registro vendite di cui all’art. 23 del d.p.r. 633/1972.
Si è deciso di calcolare l’acconto IVA 2017 utilizzando il metodo storico. Come deve essere determinata la base di calcolo, alla luce di quanto stabilito dall’art. 2, comma 4, del d.m. 27 giugno 2017?

Risposta
Il comma 1, dell’art. 5, del d.m. 23 gennaio 2015, inserito dal d.m. 27 giugno 2017, ha stabilito che a decorrere dal 01/07/2017 le PA e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, versano con modello F24 l’imposta dovuta in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo.
In alternativa (comma 1, dell’art. 5, del d.m. 23 gennaio 2015), le PA e le società possono continuare ad avvalersi della possibilità, già prevista nella precedente disciplina, di annotare le fatture di acquisto nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del d.p.r. 633/1972, entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
L’art. 2, comma 4, del d.m. 27 giugno 2017 ha poi stabilito che, per l’anno 2017, i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del d.m. 23 gennaio 2015, effettuano il versamento dell’acconto determinato con il metodo storico, tenendo conto dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile, in regime di split payment, nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti mensili) o nel terzo trimestre 2017 (per i contribuenti trimestrali).
Ciò premesso e nonostante che la circolare 27/E del 7 novembre 2017, non ne faccia menzione, si ritiene che tale disposizione transitoria non riguardi gli enti locali, i quali applicano lo split da gennaio 2015, ma bensì i nuovi soggetti destinatari dello split payment a decorrere dal 01/07/2017.
Ne consegue che l’ente locale, in sede di calcolo dell’acconto IVA con il metodo storico, dovrà fare riferimento solo al debito del mese di dicembre 2016 (per i soggetti mensili) o al debito risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2016 (per i soggetti trimestrali su opzione).

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