Domanda

In relazione ai servizi di “Direzione Lavori” per importi pari a 80mila euro è possibile ricorrere all’affidamento diretto oppure si impone l’esigenza di invitare un numero minimo di soggetti?

 

Risposta

In relazione ai “servizi” di direzione lavori (diversi da quelli richiamati nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 23) dispongono l’articolo 157 e le linee guida ANAC n. 1 (che confermano, evidentemente,  il dato   normativo).

In particolare, nel caso che qui interessa, il comma 2 dell’articolo 157 in cui si chiarisce che nelle fasce d’importo comprese tra i 40/100mila euro gli incarichi devono essere affidati “a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b)” e  “l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”.

Quindi al netto di situazioni particolari, che il RUP avrà cura di motivare debitamente con la determinazione di affidamento, l’assegnazione diretta per gli importi sopra pari o sopra i 40mila euro si presenta del tutto particolare ed “eccezionale”.

Da rammentare che in tema è intervenuta la recente “deroga” prevista con la legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).

Più nel dettaglio (comma 258) si prevede che “Al fine di assicurare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell’istruzione, del l’università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023”.

In relazione a quanto – e senza possibilità di estensione analogica – il successivo comma 259 consente una minima competizoine (interventi di progettazione periodo 2020/2023) la possibilità di utilizzare la prerogativa di cui alla lettera b) comma 2 articolo 36 (5 operatori) fino a tutto il sottosoglia e non solo in relazione ad importi inferiori ai 100mila euro.

 

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